Italia
L’Autorità Antitrust ha vietato l’intesa posta in essere dalle compagnie aeree Alitalia e Volare relativamente a nove rotte nazionali
L’Autorità Antitrust ha deliberato, nel corso della sua adunanza del 10 luglio 2003, di vietare l’accordo commerciale di code sharing tra le società Alitalia Linee Aeree Italiana S.p.A. e Volare Group S.p.A. relativamente a nove tratte nazionali rispetto alle quattordici complessive domestiche e alle otto europee interessate dall’accordo fra le due compagnie. Le tratte che secondo l’Autorità Antitrust risultano in contrasto con le norme sulla concorrenza sono quelle di Fiumicino/ Catania, Fiumicino / Palermo, Fiumicino / Venezia, Fiumicino / Bari, Linate / Napoli, Malpensa / Napoli, Linate / Catania, Linate / Bari e Linate / Palermo. L’accordo, stipulato dalle parti e comunicato alla Autorità Antitrust, ha avuto efficacia a partire dal 1 luglio 2002 e riguarda lo svolgimento di servizi di trasporto aereo di linea con condivisione dei codici su quattordici tratte nazionali e otto europee, operate da Alitalia e Volare, nonché l’adesione di volere al Programma di Fidelizzazione “MilleMiglia”di Alitalia. Nelle stagioni Summer 2002 e Winter 2002- 2003 esso ha interessato tutte le rotte nazionali ed internazionali operate da Volare. Nel periodo in questione, pertanto, Volare ha cessato di esercitare autonomamente qualsiasi collegamento nazionale ed europeo. Con riguardo alle rotte internazionali il confronto competitivo avviene tra numerosi e qualificati operatori e le condizioni di accesso ai mercati non presentano rilevanti barriere all’ingresso. Su tali rotte, come anticipato otto in tutto, l’accordo non presenta, a dire della Autorità, alcuna valenza restrittiva. Il problema sorge, al contrario, sulle tratte nazionali. Per quanto concerne tali rotte, l’accordo di code sharing si inquadra in un contesto caratterizzato da un grado di concorrenza assai limitato e da significative barriere all’ingresso. In particolare, le quattordici rotte nazionali indicate rappresentano circa il 28% del totale nazionale, sia in termini di posti offerti, sia di passeggeri trasportati. In ragione dei poteri attribuiti al vettore che materialmente opera il singolo volo, il tipo di code sharing stipulato da Alitalia e Volare riduce significativamente la concorrenza tra i due vettori. Inoltre, mediante l’accordo e, attraverso la definizione congiunta dei Programmi Operativi, Alitalia e Volare hanno realizzato un riposizionamento reciproco su alcune rotte, determinando una ripartizione strategica fra di esse dei mercati nazionali interessati. L’accordo ha per di più permesso ad Alitalia e Volare di presidiare più efficacemente le rotte da e per Linate, dove i due vettori continuano ad essere presenti: sulle rotte che riguardano l’aeroporto di Linate l’accordo ha determinato effetti restrittivi anche in considerazione della situazione di congestionamento degli slot che caratterizza tale aeroporto, consentendo ad Alitalia e Volare di disporre di un numero di slot pressoché doppio rispetto a quello detenuto dall’insieme dei concorrenti e pari a circa tre volte quello di ciascun operatore. La predetta intesa ha pertanto determinato un innalzamento delle barriere all’entrata per i concorrenti sui collegamenti da e per Linate interessati dal code sharing. La Autorità Antitrust ha definitivamente concluso affermando che l’intesa ha determinato una restrizione della concorrenza relativamente a tutti i collegamenti nazionali interessati. L’Autorità ha ritenuto comunque di accogliere la richiesta di autorizzazione in deroga presentata dalle parti ai sensi dell’art. 4 della Legge 287/90 limitatamente a cinque delle quattordici rotte interessate. Relativamente alle rotte Fiumicino/ Catania, Fiumicino / Palermo, Fiumicino / Venezia, Fiumicino / Bari, Linate / Napoli, Malpensa / Napoli, Linate / Catania, Linate / Bari e Linate / Palermo l’Autorità ha invece vietato la prosecuzione dell’accordo, in quanto l’istruttoria ha dimostrato che le restrizioni della concorrenza determinate dall’accordo sono estremamente significative e neppure sussistono le condizioni per una autorizzazione in deroga, atteso che non appaiono dimostrati il miglioramento delle condizioni di offerta, né il trasferimento dei benefici ai consumatori.
(Provvedimento AGCM n. 12185 del 10 luglio 2003, I532, Boll. 28/2003)
L’Autorità Antitrust ha vietato l’intesa posta in essere dalle compagnie aeree Alitalia e Volare relativamente a nove rotte nazionali
L’Autorità Antitrust ha deliberato, nel corso della sua adunanza del 10 luglio 2003, di vietare l’accordo commerciale di code sharing tra le società Alitalia Linee Aeree Italiana S.p.A. e Volare Group S.p.A. relativamente a nove tratte nazionali rispetto alle quattordici complessive domestiche e alle otto europee interessate dall’accordo fra le due compagnie. Le tratte che secondo l’Autorità Antitrust risultano in contrasto con le norme sulla concorrenza sono quelle di Fiumicino/ Catania, Fiumicino / Palermo, Fiumicino / Venezia, Fiumicino / Bari, Linate / Napoli, Malpensa / Napoli, Linate / Catania, Linate / Bari e Linate / Palermo. L’accordo, stipulato dalle parti e comunicato alla Autorità Antitrust, ha avuto efficacia a partire dal 1 luglio 2002 e riguarda lo svolgimento di servizi di trasporto aereo di linea con condivisione dei codici su quattordici tratte nazionali e otto europee, operate da Alitalia e Volare, nonché l’adesione di volere al Programma di Fidelizzazione “MilleMiglia”di Alitalia. Nelle stagioni Summer 2002 e Winter 2002- 2003 esso ha interessato tutte le rotte nazionali ed internazionali operate da Volare. Nel periodo in questione, pertanto, Volare ha cessato di esercitare autonomamente qualsiasi collegamento nazionale ed europeo. Con riguardo alle rotte internazionali il confronto competitivo avviene tra numerosi e qualificati operatori e le condizioni di accesso ai mercati non presentano rilevanti barriere all’ingresso. Su tali rotte, come anticipato otto in tutto, l’accordo non presenta, a dire della Autorità, alcuna valenza restrittiva. Il problema sorge, al contrario, sulle tratte nazionali. Per quanto concerne tali rotte, l’accordo di code sharing si inquadra in un contesto caratterizzato da un grado di concorrenza assai limitato e da significative barriere all’ingresso. In particolare, le quattordici rotte nazionali indicate rappresentano circa il 28% del totale nazionale, sia in termini di posti offerti, sia di passeggeri trasportati. In ragione dei poteri attribuiti al vettore che materialmente opera il singolo volo, il tipo di code sharing stipulato da Alitalia e Volare riduce significativamente la concorrenza tra i due vettori. Inoltre, mediante l’accordo e, attraverso la definizione congiunta dei Programmi Operativi, Alitalia e Volare hanno realizzato un riposizionamento reciproco su alcune rotte, determinando una ripartizione strategica fra di esse dei mercati nazionali interessati. L’accordo ha per di più permesso ad Alitalia e Volare di presidiare più efficacemente le rotte da e per Linate, dove i due vettori continuano ad essere presenti: sulle rotte che riguardano l’aeroporto di Linate l’accordo ha determinato effetti restrittivi anche in considerazione della situazione di congestionamento degli slot che caratterizza tale aeroporto, consentendo ad Alitalia e Volare di disporre di un numero di slot pressoché doppio rispetto a quello detenuto dall’insieme dei concorrenti e pari a circa tre volte quello di ciascun operatore. La predetta intesa ha pertanto determinato un innalzamento delle barriere all’entrata per i concorrenti sui collegamenti da e per Linate interessati dal code sharing. La Autorità Antitrust ha definitivamente concluso affermando che l’intesa ha determinato una restrizione della concorrenza relativamente a tutti i collegamenti nazionali interessati. L’Autorità ha ritenuto comunque di accogliere la richiesta di autorizzazione in deroga presentata dalle parti ai sensi dell’art. 4 della Legge 287/90 limitatamente a cinque delle quattordici rotte interessate. Relativamente alle rotte Fiumicino/ Catania, Fiumicino / Palermo, Fiumicino / Venezia, Fiumicino / Bari, Linate / Napoli, Malpensa / Napoli, Linate / Catania, Linate / Bari e Linate / Palermo l’Autorità ha invece vietato la prosecuzione dell’accordo, in quanto l’istruttoria ha dimostrato che le restrizioni della concorrenza determinate dall’accordo sono estremamente significative e neppure sussistono le condizioni per una autorizzazione in deroga, atteso che non appaiono dimostrati il miglioramento delle condizioni di offerta, né il trasferimento dei benefici ai consumatori.
(Provvedimento AGCM n. 12185 del 10 luglio 2003, I532, Boll. 28/2003)