IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, al fine di
conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la
Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione,
oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con
proprio decreto, in conformita' al contenuto del regolamento CEE n.
2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni
sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte
intracomunitarie, ed alle conclusioni della conferenza di servizi
prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli
oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea
effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali
aeroporti nazionali;
Vista la delega conferita con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio
2005, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al
presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma
2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere
una conferenza di servizi, con il compito di precisare i contenuti
dell'onere di servizio pubblico, indicando: le tipologie e i livelli
tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il
numero dei voli, gli orari dei voli, i tipi di aeromobili, la
capacita' offerta;
Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui
sopra, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio
pubblico;
Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data
23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da
seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio
pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso
aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei
rispettivi territori o una rotta a bassa densita' di traffico verso
un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;
Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 904468 del 29
dicembre 2005;
Viste le note informative n. 90489, 90490, 90491 e 90492 del
13 dicembre 2005 e n. 904379 e 904380 del 19 dicembre 2005, con le
quali, ai sensi dell'art. 4.1. a) del regolamento CEE 2408/92, viene
comunicato ai vettori aerei che operano sulle rotte mteressate che e'
stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico sulle rotte:
Alghero-Roma e viceversa, Alghero-Milano e viceversa,
Cagliari-Roma e viceversa, Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e
viceversa, Olbia-Milano e viceversa;
Visti i decreti ministeriale 1° agosto 2000 e 21 dicembre 2000
aventi per oggetto rispettivamente: «determinazione del contenuto
degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e
per la Sardegna e «modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante
determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i
servizi aerei di linea da e per la Sardegna»;
Ritenuta la necessita' di continuare ad assicurare la continuita'
territoriale tra la Sardegna e i sistemi aeroportuali di Roma e
Milano attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico
senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato,
garantendo la massima opportunita' di mobilita';
Decreta:
Art. 1.
Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i
servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma e viceversa,
Alghero-Milano e viceversa, Cagliari-Roma e viceversa,
Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e
viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le
modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante
del presente decreto.