Corte Ue, ritardi aerei da risarcire anche in caso di guasti tecnici


totocrista

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Dopo una sentenza simile del 2008 per il procedimento: C-549/07

http://www.enac.gov.it/repository/C...sentenza_081222_cancellazione_cause_eccez.pdf

Sembra che ci sia una nuova sentenza della corte UE sulle circostanze eccezionali che portano alla cancellazione di un volo

Corte Ue, ritardi aerei da risarcire anche in caso di guasti tecnici
I giudici: «Problemi tecnici imprevisti» non sono «circostanze eccezionali». Compagnie aeree non tenute all’indennizzo solo per vizi di fabbricazione, sabotaggio o terrorismo
di Redazione online

I «problemi tecnici imprevisti» non sono considerabili «circostanze eccezionali». Quindi in caso di annullamento o grave ritardo di un volo in caso di guasto, i passeggeri hanno diritto, oltre che all’assistenza, a una compensazione (250 a 600 euro a seconda della distanza). Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, che ha dato ragione ad una signora olandese che aveva fatto causa alla Klm dopo essere rimasta bloccata a Quito per un guasto rilevato sull’aereo col risultato di arrivare ad Amsterdam con 29 ore di ritardo.
Indennizzo
Nessuna compensazione è, tuttavia, dovuta se il vettore è in grado di provare che l’annullamento sia imputabile a «circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso». Ma, per la Corte, «dinanzi a problemi tecnici che risultino, in particolare, da vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo, il vettore aereo può essere sollevato dall’obbligo d’indennizzo».
Risarcimento dal fabbricante
Secondo la Corte, il guasto causato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi rappresenta un evento inaspettato ma rimane «intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell’apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni, in particolare meteorologiche, spesso difficili, o addirittura estreme, fermo restando, inoltre, che nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile. Pertanto, nell’ambito dell’attività di un vettore aereo, tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti. D’altro lato, la prevenzione di un guasto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo in questione, dato che spetta a quest’ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche». Insomma: tutto rientra nel normale svolgimento delle attività di volo. Di conseguenza, conclude la Corte, un problema tecnico come quello invocato nella causa «non può rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali”». Il vettore può comunque chiedere un risarcimento al fabbricante dei pezzi.

corriere.it

P.S. qui la sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/docume...st&part=1&text=klm&doclang=IT&cid=983812#ctx1