Info rimborso


AZA1770

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Si tratta di un regolamento europeo, direttamente applicabile in Italia, il 261/2004 "regole comuni in materia di compensazione o assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato" in vigore dal 17 febbraio 2005.

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_046/l_04620040217it00010007.pdf

Per il rimborso il ritardo deve superare le 5 ore. Poi ci sono altri obblighi di assistenza stabiliti in base all'entità del ritardo e alla lunghezza del volo (è l'art. 6).

Su procedure concretamente applicate in generale e da FR in particolare non so nulla, diciamo che ho una conoscenza soltanto "manualistica" della questione.
 

avroRJ

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La domanda posta da Mr Mistral ra stata posta anche da me qualche tempo fa...senza purtroppo nessuno che sapesse darmi una risposta...

L'altro giorno ero in aeroporto a Lubecca in attesa del volo FR che mi riportasse a PSA e c'era una gran nebbia.
L'aereo è stato in hold per 40 minuti dopodichè all'ultimo tentativo per nostra fortuna è riuscito ad atterrare.
Già ci era stato detto comunque che uin caso di diversione ad Amburgo l'aereo non ci avrebbe atteso.
Ora dico io...cosa sarebbe successo in quel caso a noi poveri passeggeri?
Il volo successivi di FR era dopo 2 gg....ci avrebbero fatto attendere tant??
Ma la carta dei diritti del passeggero è derogabile dal contratto con la compagnia aerea o ha valore??
possibile che ancora non ci sia chiarezza sul punto??
Tra l'altro si parlava di un regolamento comunitario (o qualcosa del genere) che disciplinava i casi di ritardi e cancellazione che avrebbe avuro valore anche per le low cost... Che fine ha fatto??

Un salutone a tutti

Alberto
 

AZA1770

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Genova, Liguria.
Citazione:Messaggio inserito da avroRJ

Ma la carta dei diritti del passeggero è derogabile dal contratto con la compagnia aerea o ha valore??
l'art. 15 del regolamento che ho citato recita:

"Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal
presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni
o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o
restrittive del contratto di trasporto."

Per Mr. Mistral; a me hanno insegnato così; rimborso solo per ritardi superiori a 5 ore. Comunque leggiti il regolamento e mi sembra che il testo non lasci adito a dubbi (vedi art. 6, comma 1 in fondo). Dopo due ore scattano solo gli obblighi di assistenza (pasti e bevande; sistemazione in albergo; due telefonate o fax gratuiti).

Ciao
 

FlyIce

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6 Novembre 2005
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Citazione:Messaggio inserito da Mr.Mistral

Ciao,

per la precisione il rimborso scatta dopo due (2) ore, ma solo per cause TOTALMENTE legate alla compagnia.
...
Quindi ad eseempio no per scioperi o meteo, sì per ritardi operativi.
 

AZA1770

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Genova, Liguria.
Citazione:per la precisione il rimborso scatta dopo due (2) ore, ma solo per cause TOTALMENTE legate alla compagnia.
Quindi ad eseempio no per scioperi o meteo, sì per ritardi operativi.
mi inquieta sempre di più il fatto che evidentemente leggo i testi e capisco una cosa per l'altra; io continuo a vedere che di *rimborso* del prezzo del biglietto si parla solo per ritardo superiore alle 5 ore :)
 

AZA1770

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Genova, Liguria.
Citazione:
Quindi ad eseempio no per scioperi o meteo, sì per ritardi operativi.
però l'art. 947 del nuovo codice della navigazione dice:

Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

Da come mi era stata spiegata la cosa qui c'è il rinvio al regolamento 261/2004 però con l'aggiunta "anche per causa di forza maggiore" e quindi nel senso di una maggiore garanzia verso il passeggero proprio in casi come la nevicata improvvisa o altri fattori meteo.