La legislazione europea nel campo delle concentrazioni è contenuta nel regolamento 139/2004: all'interno di questo dispositivo, infatti, troviamo le tipologie di operazioni ammesse, quelle non ammissibili e i metodi attraverso i quali la Commissione emetterà il suo giudizio.
La decisione di vietare una concentrazione, o viceversa, è vincolata ai risultati dell'analisi economica degli effetti che, in futuro, quest'operazione avrà sul mercato. Lo scopo dell'azione europea è la tutela della «concorrenza effettiva», effettuata impedendo quelle concentrazioni «suscettibili di privare i consumatori di questi benefici [derivanti dalla competizione, NdR] tramite un aumento significativo del potere di mercato33». Nel caso in cui l'analisi economica porti a temere per la tenuta futura della concorrenza effettiva, alla Commissione non resterebbe altro da fare se non proibire, con una decisione, l'intesa.
Riepilogo delle principali disposizioni previste dal regolamento:
Bruxelles si occupa di tre tipi di concentrazioni: si tratta della fusione, che comporta l'estinzione di uno dei soggetti giuridici, dell'acquisto del controllo esclusivo, ossia la conquista della maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto di una società da parte di un'altra entità e, infine, della costituzione di un'impresa comune.
A prescindere dalla loro tipologia, le concentrazioni devono essere «di dimensione comunitaria34». Una concentrazione ha dimensione comunitaria nel caso in cui comporti «modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estenda oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro35», ossia nel caso in cui siano cumulativamente soddisfatte le tre condizioni seguenti36:
• il fatturato totale annuale, realizzato a livello mondiale da tutte le imprese, deve superare i cinque miliardi di euro;
• il fatturato totale annuale, realizzato individualmente nella comunità da almeno due delle imprese interessate, deve essere superiore a 250 milioni di euro;
• tutte le imprese partecipanti all'operazione non devono realizzare, all'interno di un solo Stato membro, oltre i due terzi del loro fatturato totale comunitario
Notifica alla Commissione
Tutti gli accordi di concentrazione tra imprese che soddisfino la condizione comunitaria devono essere notificati alla Commissione prima della loro attuazione. Nel caso in cui non sia possibile inviare a Bruxelles una copia dell'accordo, che spesso ancora non è stato stilato, sarà sufficiente un progetto assai avanzato. La notifica costituisce un obbligo42 la cui violazione comporta, oltre allo stop al progetto, sanzioni fino al 10% del fatturato totale dell'impresa interessata, cifre di tutto rispetto date le dimensioni rilevanti delle entità in gioco. La notifica, oltre ad essere obbligatoria, ha anche un effetto sospensivo, dato che la concentrazione «non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune43
Un giudizio in due fasi.
Alla notifica segue la prima fase del procedimento, nella quale la Commissione valuta se la proposta di concentrazione sia ammissibile, o meno44. I risultati possono essere di tre tipi, ossia l'operazione
• non rientra nel regolamento. Può non trattarsi di una concentrazione, in quanto non comporta un'assunzione di controllo, oppure perché la dimensione comunitaria non sussiste; in questo caso il diritto UE non è applicabile, mentre può esserlo quello nazionale;
• non suscita seri dubbi. Pur presentando elementi che la qualificano a livello comunitario, la concentrazione non presenta alcun pericolo per la concorrenza, e quindi può essere autorizzata;
• rientra nell'ambito del regolamento e suscita «seri dubbi45». In questo caso, per la concentrazione si aprono le porte della seconda fase;
In questa fase, le cui operazioni si chiudono di norma entro 90 giorni lavorativi con una decisione della Commissione46, le autorità giudicheranno, approfonditamente, la proposta. Il responso potrà essere positivo, con o senza richieste di modifiche, oppure negativo.
La valutazione delle concentrazioni.
Con quali criteri la Commissione dà il suo responso, nelle due fasi appena viste? Il primo passo è definire il mercato rilevante, nei suoi aspetti geografici e merceologici, per poi proseguire con l'analisi della documentazione fornita dalle parti, allo scopo di individuare una serie di fattori, elencati nel regolamento47, in base ai quali formare la propria decisione.
- Posizione sul mercato delle imprese partecipanti. Si tratta, in realtà, di un criterio duplice, in quanto sottintende altri due concetti, le quote di mercato delle imprese partecipanti, e il grado di concentrazione del mercato stesso.
- La Commissione riconosce che, qualora la quota di mercato complessiva delle imprese coinvolte non superi il 25% del totale, gli effetti per la concorrenza sono risibili; diversa è la situazione per percentuali maggiori, ma si tratta di soglie indicative, non sufficienti, da sole, a determinare lo stop ad un progetto.
- Il grado di concentrazione di un mercato viene misurato tramite l'indice di Herfindhal-Hirschmann, HHI.
- Potere economico e finanziario. Diversi fattori concorrono a conferire, ad un'impresa, potere economico: «un rilevante patrimonio tecnologico […] o di marchi di grande notorietà […]; il vantaggio, rispetto ai concorrenti, nel settore della R&S; l'elevata capacità di produzione e la disponibilità di eccedenze; la capacita di offrire l'intera gamma di prodotti48». Accanto a quello economico, importante è il potere finanziario: elevate risorse di questo tipo permetterebbero alle parti in causa di rafforzare ulteriormente il loro potere economico, magari effettuando profonde – e costose – ristrutturazioni, o estendendo la loro rete distributiva.
- Possibilità di scelta dei fornitori e dei consumatori. La concentrazione tra due imprese ha un effetto abbastanza scontato: elimina uno degli operatori sul mercato. In questa situazione, un fattore importante per la valutazione di ammissibilità è l'esistenza, sia per i consumatori che per i produttori, di valide alternative all'impresa nata dalla concentrazione.
- Barriere all'ingresso. Il regolamento tiene conto anche della “concorrenza potenziale” posta da parte di imprese «situate all'interno o esterno della Comunità49». In altre parole: è possibile che questa concentrazione generi un soggetto economico dotato di tale potenza da impedire, ad altre entità interessate, di entrare nel mercato?
- Interessi dei consumatori, evoluzione del progresso tecnico ed economico, incrementi di efficienza
- Stato d'insolvenza dell'impresa acquisita
Le misure correttive del progetto di concentrazione. Un progetto di concentrazione che comporti seri rischi per la concorrenza non è destinato, automaticamente, al fallimento: esiste la possibilità, per le imprese, di apporre dei rimedi in corso d'opera, in grado di modificare un giudizio che si prospetta come negativo54 .