Partire con soldi in contanti


james84

Utente Registrato
11 Marzo 2007
9,741
0
Roma, Lazio.
Ciao a tutti,
scrivo per un'amica che deve tornare in patria definitivamente quest'estate.
Tutti i suoi risparmi li aveva in banca, ma ha prelevati tutti poco a poco e ha un mucchio di soldi in contanti che, ovviamente, intende portare con se'. La mia idea sarebbe di farglieli spedire con un money transfer o rimetterli in banca e fare un bonifico su un altro conto aperto dai familiari in patria, perchè se la beccano con tutti quei soldi ai controlli rischia veramente grosso.
Sapete dirmi fino a quanto può portare con sé in aereo? Se si, deve dichiarare che ha grosse cifre di denaro appresso?
Insomma, come deve comportarsi???
Grazie a tutti e buona serata!
Giacomo
 

UM78

Utente Registrato
L’art. 3 del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, impone a chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore ad Euro 10.000 l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane.

Si noti che l'obbligo di dichiarazione di denaro contante di importo pari o superiore ad Euro 10.000 è assolto mediante presentazione di apposito modello disponibile presso gli Uffici delle Dogane e tale obbligo, oltre a valere nei confronti di tutti i paesi terzi, vige anche per i trasferimenti tra l'Italia e gli altri paesi comunitari.

Per denaro contante devono intendersi:

- le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque;
- gli strumenti negoziabili, (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati, ma privi del nome del beneficiario.


La dichiarazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, deve essere redatta in conformità al modello allegato al decreto e può essere, in alternativa:

- trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche tecniche pubblicate nel sito internet dell'agenzia delle Dogane.


Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale:

- consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli Uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'Ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.


Inoltre, in caso di trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente, la dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello allegato al decreto e deve essere consegnata a Poste Italiane SpA o ai fornitori di servizi postali, ai sensi del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento.



Si noti che nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi. Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali che ricevono tale dichiarazione ne rilascino ricevuta al dichiarante e devono provvedere alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'agenzia delle Dogane entro sette giorni.



Nello specifico, con la dichiarazione in esame, da utilizzare sia nei casi di entrata in Italia che di uscita dal territorio nazionale, vanno comunicati:

- i dati del dichiarante e dell’eventuale soggetto per conto del quale il trasferimento è eseguito;
- la tipologia e l’ammontare del denaro oggetto del trasferimento;
- la provenienza e il destinatario del denaro trasferito nonché la prevista utilizzazione dello stesso;
- l’itinerario seguito, ossia il Paese di partenza e quello di destinazione nonché gli eventuali Paesi di passaggio;
- il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, mezzo stradale, ferroviario o marittimo).


La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria contenuta nel Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e comporta:

- il sequestro amministrativo, nel limite del 40%, dell'importo eccedente il valore di 10.000€;
- l’applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% della stessa somma eccedente, con un minimo di 300 €.

L'importo sequestrato, nella misura eventualmente eccedente le somme pagate per le sanzioni applicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Secondo le previsioni dell’art. 7 del D. Lgs. 195/2008, il soggetto verbalizzato, quando ne ricorrano i presupposti, può richiedere ed essere ammesso all’estinzione della violazione effettuando un pagamento in misura ridotta (5% della somma eccedente i 10.000 €) all’ufficio doganale verbalizzante, o differito - entro 10 giorni - al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel caso di pagamento contestuale, non si procede al sequestro.