Richiesta rimborso


pariscdg

Utente Registrato
2 Aprile 2008
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chivasso
Buongiorno,
il 26 novembre avrei dovuto partire con volo MeridianaFly da Milano Malpensa con destinazione Mombasa schedulato alle 17.20, ma purtroppo per cause incerte (chi diceva che l'aereo era rotto, chi che era volato alla volta dei Caraibi per trasportare passeggeri al posto di Air italy), ha subito un ritardo di 10 ore.
La compagnia ha messo a disposizione di tutti i passeggeri una camera alla Sheraton e ha provveduto alla cena.
E' possibile, secondo voi, richiedere un rimborso?????
grazie.
 

nicolap

Amministratore AC
Staff Forum
10 Novembre 2005
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1,171
Roma
Se il volo era operato con il 320, ti e' andata più che bene che l'aereo sia stato sostituito.
 

TW 843

Senior Member
6 Novembre 2005
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49
Azionista LibertyLines
2.3 FORME DI TUTELA PER
RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
In questo caso il passeggero ha diritto a:
VOLI
INTRACOMUNITARI
INFERIORI O
PARI A 1500 KM
ritardo del volo
almeno 2 ore
ritardo del volo
almeno 3 ore
ritardo del volo
almeno 2 ore
ritardo del volo
almeno 3 ore
ritardo del volo
almeno 4 ore
SUPERIORI A
1500 KM
INFERIORI O
PARI A 1500 KM
TRA I500 KM E
3500 KM
SUPERIORI A
3500 KM
VOLI
INTRACOMUNITARI
VOLI
INTERNAZIONALI
VOLI
INTERNAZIONALI
VOLI
INTERNAZIONALI
ASSISTENZA
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA viene riconosciuto in base alla
tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
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2.4 MODALITÀ DI RECLAMO
Eventuali reclami devono essere presentati in primo luogo alle
compagnie aeree con i quali il passeggero ha stipulato il contratto
di trasporto.
Se non vengono fornite risposte adeguate entro sei settimane, si
può presentare reclamo:
• alle sedi Enac dell’aeroporto nazionale dove si è verificato
l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti
al di fuori dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e
della Svizzera
• agli Organismi responsabili2 degli Stati dell’Unione europea, della
Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo
in quegli Stati
Come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia europea del
Novembre 2009, nel caso in cui i passeggeri, a causa di un ritardo,
raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto
all’orario di arrivo pubblicato, gli stessi hanno diritto alla compensazione
pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.
Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il
ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.
2 I recapiti sono riportati a pag.15.
IL RECLAMO ALL’ENAC
È possibile inviare i reclami, oltre che via posta, fax, e-mail, utilizzando
il modulo on-line, predisposto per raccogliere tutte
le informazioni utili e per agevolarne la trattazione. Il modulo
è disponibile sul portale dell’Ente www.enac.gov.it nel canale
“I Diritti dei Passeggeri”.
I reclami contribuiscono ad attivare le verifiche dell’Enac per l’accertamento
di possibili violazioni del Regolamento (CE) 261/2004 oltre che a
monitorare la qualità dei servizi offerti all’utenza.
L’Enac, quale Organismo responsabile in Italia del rispetto dei diritti del
passeggero in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo
prolungato, può sanzionare le compagnie aeree risultate inadempienti.
Fermo restando la possibile irrogazione di sanzioni, le conclusioni degli accertamenti
effettuati vengono comunicate al passeggero che potrà utilizzarle
a supporto di eventuali azioni legali nei confronti della compagnia aerea.
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori
nonché i bambini non accompagnati hanno diritto
alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
RINUNCIA AL VOLO
Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha
la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare
penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la
parte del viaggio non effettuata.