- 26 Maggio 2010
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Il 3 aprile 2014 è entrata in vigore la Circolare ENAC, serie Economico Amministrativo Legale, EAL-22 sull'"Applicazione dell'articolo 802, comma 2, del codice della navigazione (divieto di partenza degli aeromobili quando risultano violati obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe)".
La circolare regolamenta il procedimento finalizzato all'adozione da parte di ENAC dei provvedimenti che vietano la partenza di aeromobili nei casi di mancato pagamento da parte degli esercenti di tasse, diritti e tariffe aeroportuali.
Come indicato nel titolo stesso della circolare, il provvedimento di fermo è previsto ai sensi dell'art. 802 del codice della navigazione, che riconosce ad ENAC il potere di adottare tale misura, a presidio della sicurezza della navigazione aerea, quando, a seguito di determinati controlli, risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero gli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale, nonché quando, su specifica segnalazione del gestore aeroportuale o di ENAV S.p.a., risultino violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe.
Il par. 3 della circolare elenca i corrispettivi che, se non pagati, costituiscono il presupposto per richiedere l'adozione del provvedimento di diniego. Tra i corrispettivi elencati vi sono: i diritti di approdo e partenza, di sosta e di ricovero per l'aeromobile, le tasse di imbarco passeggeri e merci, i compensi per le operazioni di controllo sulla sicurezza e per l'uso delle infrastrutture centralizzate, i corrispettivi per le per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte da un unico operatore e, altresì, i crediti derivanti dal mancato pagamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco di passeggeri e di merci.
La circolare, inoltre, indica i soggetti che possono richiedere l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di fermo che sono i gestori aeroportuali ed ENAV s.p.a., già indicati all'art. 802 II comma cod. nav., ed EUROCONTROL che, dunque, potrà agire per il mancato pagamento da parte dell'esercente dei c.d. diritti di rotta.
Tale ultima disposizione scaturisce, come si legge al paragrafo 3 della circolare, da un'intesa stipulata tra ENAC ed EUROCONTROL per favorire l'applicazione delle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 391/2013, sul sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, che prevede che gli Stati membri devono adottare misure di esecuzione efficaci che comprendano il rifiuto di fornire i servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.
Ai sensi della circolare, il divieto di partenza deve essere disposto nei confronti del singolo aeromobile che ha fruito dell'infrastruttura o dei servizi aeroportuali rispetto ai quali è maturato il debito e la situazione creditizia corrente.
Sul punto, giova richiamare quanto già precisato dall'Avvocatura dello Stato, in un parere del 14 novembre 2008 reso ad ENAC sull'applicazione dell'art. 802 cod. nav., per la quale "nell'ipotesi in cui il provvedimento di diniego disponesse il fermo di tutti gli aeromobili in uso al vettore inadempiente, si determinerebbe un'ingiustificata violazione del diritto all'esercizio dei diritti di traffico garantito dalla libertà di accesso alle rotte intracomunitarie espressamente sancita dal regolamento comunitario n. 2408/92", che prevede limitazioni al libero accesso soltanto in precise ipotesi espressamente stabilite dalla legge.
L'iter procedurale, prodromico all'adozione del provvedimento, è disciplinato al paragrafo 5 della circolare che prevede, in sintesi, che uno dei soggetti legittimati sopra indicati richieda l'avvio della procedura attraverso la produzione di documenti idonei a individuare l'aeromobile e l'esercente nonché a provare la denunciata insolvenza.
ENAC, dopo aver valutato l'esaustività della documentazione trasmessa, notifica l'avvio del procedimento all'esercente, anche tramite i suoi rappresentanti presso l'aeroporto interessato, e soltanto dopo la decorrenza di un termine non inferiore a cinque giorni, peraltro prorogabile per esigenze di tutela del diritto alla mobilità dei cittadini per un ulteriore periodo di tempo, dispone il divieto di partenza per l'aeromobile che acquista efficacia con il decorso di un ulteriore termine di tre giorni, posto "per consentire al vettore il rispetto delle vigenti prescrizioni di informazione, assistenza, riprotezione e compensazione previste dal regolamento (CE) n. 261/2004, in materia di tutela dei diritti del passeggero".
Proprio sull'articolazione delle fasi che precedono l'efficacia del provvedimento di fermo dell'aeromobile, si ravvisano alcune criticità rispetto alla funzione stessa della misura prevista dal codice della navigazione.
Di fatto il divieto di partenza diventerebbe efficace per l'esercente almeno dopo 8 giorni dall'avvio del procedimento, fatti salvi i maggiori termini sopra indicati, con l'evidente rischio che l'esercente possa eludere il provvedimento spostando l'aeromobile e utilizzandolo presso altri scali.
Dubbi permangono, inoltre, in relazione all'omessa previsione di notificare gli atti relativi al provvedimento di fermo anche al proprietario dell'aeromobile, quando questo è un soggetto diverso dall'esercente. In questo caso, al proprietario sarebbe di fatto preclusa ogni possibile azione volta a tutelare il proprio bene.
Sull'opportunità di coinvolgere il proprietario dell'aeromobile non può essere trascurato il vincolo di responsabilità solidale che grava su quest'ultimo, previsto dall'art. 6 della L. n. 324/1976, per i debiti maturati dall'esercente inadempiente nel pagamento dei diritti per le operazioni di decollo, atterraggio e parcheggio.
Sebbene da un lato la circolare in commento ha il pregio di individuare con precisione i corrispettivi ritenuti rilevanti e i soggetti che possono richiedere l'avvio del procedimento, e quindi l'adozione da parte di ENAC del provvedimento di diniego, dall'altro lato sembra che l'iter procedurale previsto non rispetti pienamente le esigenze di celerità e tempestività che sottostanno alla misura di cui all'art. 802 cod. nav. posta a tutela della sicurezza della navigazione aerea.
Da diritto24 del 24/7/14
La circolare regolamenta il procedimento finalizzato all'adozione da parte di ENAC dei provvedimenti che vietano la partenza di aeromobili nei casi di mancato pagamento da parte degli esercenti di tasse, diritti e tariffe aeroportuali.
Come indicato nel titolo stesso della circolare, il provvedimento di fermo è previsto ai sensi dell'art. 802 del codice della navigazione, che riconosce ad ENAC il potere di adottare tale misura, a presidio della sicurezza della navigazione aerea, quando, a seguito di determinati controlli, risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero gli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale, nonché quando, su specifica segnalazione del gestore aeroportuale o di ENAV S.p.a., risultino violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe.
Il par. 3 della circolare elenca i corrispettivi che, se non pagati, costituiscono il presupposto per richiedere l'adozione del provvedimento di diniego. Tra i corrispettivi elencati vi sono: i diritti di approdo e partenza, di sosta e di ricovero per l'aeromobile, le tasse di imbarco passeggeri e merci, i compensi per le operazioni di controllo sulla sicurezza e per l'uso delle infrastrutture centralizzate, i corrispettivi per le per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte da un unico operatore e, altresì, i crediti derivanti dal mancato pagamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco di passeggeri e di merci.
La circolare, inoltre, indica i soggetti che possono richiedere l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di fermo che sono i gestori aeroportuali ed ENAV s.p.a., già indicati all'art. 802 II comma cod. nav., ed EUROCONTROL che, dunque, potrà agire per il mancato pagamento da parte dell'esercente dei c.d. diritti di rotta.
Tale ultima disposizione scaturisce, come si legge al paragrafo 3 della circolare, da un'intesa stipulata tra ENAC ed EUROCONTROL per favorire l'applicazione delle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 391/2013, sul sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, che prevede che gli Stati membri devono adottare misure di esecuzione efficaci che comprendano il rifiuto di fornire i servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.
Ai sensi della circolare, il divieto di partenza deve essere disposto nei confronti del singolo aeromobile che ha fruito dell'infrastruttura o dei servizi aeroportuali rispetto ai quali è maturato il debito e la situazione creditizia corrente.
Sul punto, giova richiamare quanto già precisato dall'Avvocatura dello Stato, in un parere del 14 novembre 2008 reso ad ENAC sull'applicazione dell'art. 802 cod. nav., per la quale "nell'ipotesi in cui il provvedimento di diniego disponesse il fermo di tutti gli aeromobili in uso al vettore inadempiente, si determinerebbe un'ingiustificata violazione del diritto all'esercizio dei diritti di traffico garantito dalla libertà di accesso alle rotte intracomunitarie espressamente sancita dal regolamento comunitario n. 2408/92", che prevede limitazioni al libero accesso soltanto in precise ipotesi espressamente stabilite dalla legge.
L'iter procedurale, prodromico all'adozione del provvedimento, è disciplinato al paragrafo 5 della circolare che prevede, in sintesi, che uno dei soggetti legittimati sopra indicati richieda l'avvio della procedura attraverso la produzione di documenti idonei a individuare l'aeromobile e l'esercente nonché a provare la denunciata insolvenza.
ENAC, dopo aver valutato l'esaustività della documentazione trasmessa, notifica l'avvio del procedimento all'esercente, anche tramite i suoi rappresentanti presso l'aeroporto interessato, e soltanto dopo la decorrenza di un termine non inferiore a cinque giorni, peraltro prorogabile per esigenze di tutela del diritto alla mobilità dei cittadini per un ulteriore periodo di tempo, dispone il divieto di partenza per l'aeromobile che acquista efficacia con il decorso di un ulteriore termine di tre giorni, posto "per consentire al vettore il rispetto delle vigenti prescrizioni di informazione, assistenza, riprotezione e compensazione previste dal regolamento (CE) n. 261/2004, in materia di tutela dei diritti del passeggero".
Proprio sull'articolazione delle fasi che precedono l'efficacia del provvedimento di fermo dell'aeromobile, si ravvisano alcune criticità rispetto alla funzione stessa della misura prevista dal codice della navigazione.
Di fatto il divieto di partenza diventerebbe efficace per l'esercente almeno dopo 8 giorni dall'avvio del procedimento, fatti salvi i maggiori termini sopra indicati, con l'evidente rischio che l'esercente possa eludere il provvedimento spostando l'aeromobile e utilizzandolo presso altri scali.
Dubbi permangono, inoltre, in relazione all'omessa previsione di notificare gli atti relativi al provvedimento di fermo anche al proprietario dell'aeromobile, quando questo è un soggetto diverso dall'esercente. In questo caso, al proprietario sarebbe di fatto preclusa ogni possibile azione volta a tutelare il proprio bene.
Sull'opportunità di coinvolgere il proprietario dell'aeromobile non può essere trascurato il vincolo di responsabilità solidale che grava su quest'ultimo, previsto dall'art. 6 della L. n. 324/1976, per i debiti maturati dall'esercente inadempiente nel pagamento dei diritti per le operazioni di decollo, atterraggio e parcheggio.
Sebbene da un lato la circolare in commento ha il pregio di individuare con precisione i corrispettivi ritenuti rilevanti e i soggetti che possono richiedere l'avvio del procedimento, e quindi l'adozione da parte di ENAC del provvedimento di diniego, dall'altro lato sembra che l'iter procedurale previsto non rispetti pienamente le esigenze di celerità e tempestività che sottostanno alla misura di cui all'art. 802 cod. nav. posta a tutela della sicurezza della navigazione aerea.
Da diritto24 del 24/7/14