Ciao a tutti!
In questi giorni sono state scritte molte cose sui diritti dei passeggeri in caso di ritardo o cancellazione del volo. Purtroppo, anche alcune cose non esatte...
Ho pensato di aprire questa discussione per dare evidenza al Regolamento europeo che norma queste situazioni, sperando che sia di aiuto a chi abbia dei dubbi.
Purtroppo non sono riuscito a fare uno "schemino" semplice con tutte le casistiche, ma spero che questo "lungo testo" sia facilmente comprensibile.
(e che non ci siano errori )
Il Regolamento CE 261/2004 del Parlamento Europeo istituisce le regole in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di disservizio: negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo e downgrade.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
Il sito ENAC ha una sezione dedicata ai Diritti dei Passeggeri (http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/index.html) dove troviamo:
- versione in pdf della brochure I Diritti dei Passeggeri nel Trasporto Aereo http://www.enac.gov.it/repository/C.../P1237797613/ok-V4-Leaflet-001-PASSEGGERI.pdf
- Carta dei Diritti del Passeggero http://www.enac.gov.it/repository/C..._dei_diritti_dei_passeggeri_6ed_nov09_web.pdf
Ecco i punti principali, e come ho capito la normativa:
Articolo 3 - Il regolamento si applica a:
- Ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), a prescindere dal vettore.
- Se il vettore è comunitario, si applica anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, salvo se il passeggero ha già ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione.
- Il regolamento non si applica ai voli in partenza da un Paese terzo con destinazione un Paese Comunitario operati da compagnie aeree non comunitarie.
Ha diritto alla tutela il passeggero che:
- possiede un biglietto (incluso biglietti premio Frequent Flyer);
- ha una prenotazione confermata;
- si presenta al check-in nei tempi determinati.
Non ha diritto chi viaggia con biglietto staff oppure a chi viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.
Articolo 4 - Negato Imbarco
La compagnia aerea può cercare volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di benefici da concordare. Oltre a questi benefici concordati tra le parti, il passeggero ha anche diritto all’Assistenza prevista dall’Articolo 8.
Nel caso sia necessario negare l’imbarco a un passeggero non volontario (passeggeri non consenzienti), si ha diritto alla Compensazione Pecuniaria (Articolo 7) e Assistenza (Articoli 8 e 9).
Articolo 5 - Cancellazione del volo
Nota: anche chi non si è presentato al check-in in tempo ha questi diritti (articolo 3, paragrafo 2.a)
Il passeggero ha diritto all’Assistenza prevista nell’Articolo 8.
Il passeggero ha diritto all’Assistenza prevista nell’Articolo 9 1 a) e 9 2. Nel caso di volo alternativo con orario di partenza rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, si ha diritto anche all'Assistenza di cui all'Articolo 9 1 b) e 9 1 c).
Il passeggero ha diritto alla Compensazione Pecuniaria (Articolo 7) a meno che:
- siano stati informati della cancellazione del volo almeno 2 settimane prima; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima e sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di 2 ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo meno di 7 giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di 1 ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
Nota: l'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri devono essere informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
Attenzione: la compagnia non è tenuta a pagare una Compensazione Pecuniaria a norma dell'Articolo 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali (ad esempio: avverse condizioni meteorologiche, scioperi, allarmi per la sicurezza, instabilità politica). Ritardi o cancellazioni per motivi tecnici non rientrano nelle circostanze eccezionali.
Articolo 6 - Ritardo
L’Assistenza dovuta in caso di ritardo dipende dalle ore di ritardo rispetto all’orario di partenza e la distanza del volo:
a) di due o più ore per le tratte pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro o più ore per le tratte aeree che non rientrano nei casi a) o b).
Si ha diritto a:
- Assistenza prevista nell'Articolo 9 1 a) e 9 2; e
- Quando la partenza è rinviata di almeno un giorno, l'Assistenza di cui all'Articolo 9 1 b) e 9 1 c); e
- Quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'Assistenza prevista nell'Articolo 8 1 a).
Attenzione:
Una sentenza della Corte di Giustizia Europea garantisce il diritto alla Compensazione Pecuniaria (Articolo 7) anche nel caso di Ritardo all’arrivo superiore a 3 ore. Ritardi per motivi tecnici non rientrano nelle circostanze eccezionali.
Articolo 7 - Compensazione Pecuniaria
Quando è fatto riferimento a questo articolo, si ha diritto alla Compensazione Pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per le tratte inferiori o pari a 1500 km;
b) 400 EUR per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
c) 600 EUR per le tratte che non rientrano nei casi a) o b).
La distanza è determinata utilizzando come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto. La distanza è misurata secondo il metodo della rotta ortodromica.
La Compensazione è ridotta del 50% nel caso in cui venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo originariamente prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.
La Compensazione Pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.
Attenzione: la compagnia non è tenuta a pagare una Compensazione Pecuniaria a norma dell'Articolo 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali (ad esempio: avverse condizioni meteorologiche, scioperi, allarmi per la sicurezza, instabilità politica). Ritardi o cancellazioni per motivi tecnici non rientrano nelle circostanze eccezionali.
Articolo 8 - Rimborso o imbarco su un volo alternativo
1. Quando è fatto riferimento a questo articolo, il passeggero può scegliere tra:
a)
- il rimborso del prezzo pieno del biglietto (allo stesso prezzo al quale è stato acquistato) per la parte di viaggio non effettuata e per la parte di viaggio già effettuata se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero.
Se del caso:
- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o
c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti e la compagnia offra l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato, le spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore.
Articolo 9 - Assistenza
Nota: in caso di Negato Imbarco, il volontario (vedi Articolo 4) non ha questi diritti a meno che non siano stati concordati come parte dei Benefici.
1. Quando è fatto riferimento a questo articolo, il passeggero ha diritto a:
a) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) sistemazione in albergo:
- qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Articolo 10 - Downgrade
In caso di downgrade si ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto pari al:
a) 30 % per le tratte pari o inferiori a 1500 km; o
b) 50 % per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare, e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; o
c) 75 % per le tratte che non rientrano nei casi a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare.
Articolo 11 - Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari
Hanno la precedenza le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché i bambini non accompagnati. In caso di negato imbarco, cancellazione e ritardi di qualsiasi durata, loro hanno diritto a ricevere al più presto l'Assistenza in norma dell'Articolo 9.
Articolo 15
Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.
In questi giorni sono state scritte molte cose sui diritti dei passeggeri in caso di ritardo o cancellazione del volo. Purtroppo, anche alcune cose non esatte...
Ho pensato di aprire questa discussione per dare evidenza al Regolamento europeo che norma queste situazioni, sperando che sia di aiuto a chi abbia dei dubbi.
Purtroppo non sono riuscito a fare uno "schemino" semplice con tutte le casistiche, ma spero che questo "lungo testo" sia facilmente comprensibile.
(e che non ci siano errori )
Il Regolamento CE 261/2004 del Parlamento Europeo istituisce le regole in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di disservizio: negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo e downgrade.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
Il sito ENAC ha una sezione dedicata ai Diritti dei Passeggeri (http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/index.html) dove troviamo:
- versione in pdf della brochure I Diritti dei Passeggeri nel Trasporto Aereo http://www.enac.gov.it/repository/C.../P1237797613/ok-V4-Leaflet-001-PASSEGGERI.pdf
- Carta dei Diritti del Passeggero http://www.enac.gov.it/repository/C..._dei_diritti_dei_passeggeri_6ed_nov09_web.pdf
Ecco i punti principali, e come ho capito la normativa:
Articolo 3 - Il regolamento si applica a:
- Ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), a prescindere dal vettore.
- Se il vettore è comunitario, si applica anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, salvo se il passeggero ha già ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione.
- Il regolamento non si applica ai voli in partenza da un Paese terzo con destinazione un Paese Comunitario operati da compagnie aeree non comunitarie.
Ha diritto alla tutela il passeggero che:
- possiede un biglietto (incluso biglietti premio Frequent Flyer);
- ha una prenotazione confermata;
- si presenta al check-in nei tempi determinati.
Non ha diritto chi viaggia con biglietto staff oppure a chi viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.
Articolo 4 - Negato Imbarco
La compagnia aerea può cercare volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di benefici da concordare. Oltre a questi benefici concordati tra le parti, il passeggero ha anche diritto all’Assistenza prevista dall’Articolo 8.
Nel caso sia necessario negare l’imbarco a un passeggero non volontario (passeggeri non consenzienti), si ha diritto alla Compensazione Pecuniaria (Articolo 7) e Assistenza (Articoli 8 e 9).
Articolo 5 - Cancellazione del volo
Nota: anche chi non si è presentato al check-in in tempo ha questi diritti (articolo 3, paragrafo 2.a)
Il passeggero ha diritto all’Assistenza prevista nell’Articolo 8.
Il passeggero ha diritto all’Assistenza prevista nell’Articolo 9 1 a) e 9 2. Nel caso di volo alternativo con orario di partenza rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, si ha diritto anche all'Assistenza di cui all'Articolo 9 1 b) e 9 1 c).
Il passeggero ha diritto alla Compensazione Pecuniaria (Articolo 7) a meno che:
- siano stati informati della cancellazione del volo almeno 2 settimane prima; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima e sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di 2 ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo meno di 7 giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di 1 ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
Nota: l'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri devono essere informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
Attenzione: la compagnia non è tenuta a pagare una Compensazione Pecuniaria a norma dell'Articolo 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali (ad esempio: avverse condizioni meteorologiche, scioperi, allarmi per la sicurezza, instabilità politica). Ritardi o cancellazioni per motivi tecnici non rientrano nelle circostanze eccezionali.
Articolo 6 - Ritardo
L’Assistenza dovuta in caso di ritardo dipende dalle ore di ritardo rispetto all’orario di partenza e la distanza del volo:
a) di due o più ore per le tratte pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro o più ore per le tratte aeree che non rientrano nei casi a) o b).
Si ha diritto a:
- Assistenza prevista nell'Articolo 9 1 a) e 9 2; e
- Quando la partenza è rinviata di almeno un giorno, l'Assistenza di cui all'Articolo 9 1 b) e 9 1 c); e
- Quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'Assistenza prevista nell'Articolo 8 1 a).
Attenzione:
Una sentenza della Corte di Giustizia Europea garantisce il diritto alla Compensazione Pecuniaria (Articolo 7) anche nel caso di Ritardo all’arrivo superiore a 3 ore. Ritardi per motivi tecnici non rientrano nelle circostanze eccezionali.
Articolo 7 - Compensazione Pecuniaria
Quando è fatto riferimento a questo articolo, si ha diritto alla Compensazione Pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per le tratte inferiori o pari a 1500 km;
b) 400 EUR per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
c) 600 EUR per le tratte che non rientrano nei casi a) o b).
La distanza è determinata utilizzando come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto. La distanza è misurata secondo il metodo della rotta ortodromica.
La Compensazione è ridotta del 50% nel caso in cui venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo originariamente prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.
La Compensazione Pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.
Attenzione: la compagnia non è tenuta a pagare una Compensazione Pecuniaria a norma dell'Articolo 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali (ad esempio: avverse condizioni meteorologiche, scioperi, allarmi per la sicurezza, instabilità politica). Ritardi o cancellazioni per motivi tecnici non rientrano nelle circostanze eccezionali.
Articolo 8 - Rimborso o imbarco su un volo alternativo
1. Quando è fatto riferimento a questo articolo, il passeggero può scegliere tra:
a)
- il rimborso del prezzo pieno del biglietto (allo stesso prezzo al quale è stato acquistato) per la parte di viaggio non effettuata e per la parte di viaggio già effettuata se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero.
Se del caso:
- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o
c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti e la compagnia offra l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato, le spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore.
Articolo 9 - Assistenza
Nota: in caso di Negato Imbarco, il volontario (vedi Articolo 4) non ha questi diritti a meno che non siano stati concordati come parte dei Benefici.
1. Quando è fatto riferimento a questo articolo, il passeggero ha diritto a:
a) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) sistemazione in albergo:
- qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Articolo 10 - Downgrade
In caso di downgrade si ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto pari al:
a) 30 % per le tratte pari o inferiori a 1500 km; o
b) 50 % per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare, e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; o
c) 75 % per le tratte che non rientrano nei casi a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare.
Articolo 11 - Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari
Hanno la precedenza le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché i bambini non accompagnati. In caso di negato imbarco, cancellazione e ritardi di qualsiasi durata, loro hanno diritto a ricevere al più presto l'Assistenza in norma dell'Articolo 9.
Articolo 15
Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.