L. 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2001, n. 92.
(estratto)
4. Promozione dei diritti del turista.
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le
associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a
) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresiquelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni
immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle
autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei
viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale
e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che
abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (2);
b) (3);
3.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in formaassociata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie traimprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.
È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese
turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori (1/cost).
http://www.cameraarbitralediroma.it/Servizi/S_CC02.htm
http://www.camera-arbitrale.com/risolvi.php?sez_id=29&lng_id=7
http://www.fi.camcom.it/servizio_di...ormazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=159
http://www.to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=8413
http://www.conciliazione.org/che_cos_e.htm
http://www.conciliazione.camcom.it/
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