Re: Ustica - Stato condannato a risarcire le vittime: "motivata la tesi del missile"
Strage di Ustica, Cassazione: "I ministeri risarciscano la compagnia aerea"
Respinto il ricorso contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Roma: l'aereo fu abbattuto da un missile. Il risarcimento stabilito dai giudici d'appello era di oltre 265 milioni di euro ma si dovrà rideterminare
I ministeri delle Infrastrutture e della Difesa devono risarcire la compagnia aerea Itavia per i danni patiti a seguito del disastro aereo di Ustica, avvenuto il 27 giugno 1980. Lo hanno sancito le sezioni unite civili della Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dai ministeri contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Roma nel 2013. Il risarcimento stabilito dai giudici d'appello era di oltre 265 milioni di euro.
Con la sentenza depositata oggi, le sezioni unite civili hanno 'bocciato' il ricorso dei due dicasteri nel punto in cui contestavano il risarcimento accordato a Itavia: "La sentenza della Corte d'appello, ricostruiti i dati disponibili, ha innanzitutto valutato quale sia l'ipotesi della causa del sinistro che riceve il supporto relativamente maggiore, individuandola nell'esplosione esterna dovuta a missile lanciato da altro aereo - scrive la Cassazione - e ha poi rilevato che la responsabilità dei ministeri convenuti deriva dall'omessa attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica, imposta da specifiche norme e non esclusa da fattori eccezioni o imprevedibili, che ha reso possibile la penetrazione nello spazio aereo italiano e l'occupazione dell'aerovia assegnata a Itavia da parte di aeromobili da guerra non autorizzati e non identificati, senza che fossero adottate misure idonee per evitare l'evento".
Se i ministeri "avessero adottato le condotte loro imposte dagli specifici obblighi di legge, l'evento non si sarebbe verificato", osserva la Corte, poichè "attraverso un'adeguata sorveglianza della situazione dei cieli sarebbe stato possibile percepire la presenza di altri aerei lungo la rotta del Dc9 e, quindi, adottare misure idonee a prevenire l'incidente, ad esempio non autorizzando il decollo, assegnando altra rotta, avvertendo il pilota della necessità di cambiare rotta o di atterrare onde sottrarsi ai pericoli connessi alla presenza di aerei militari o, infine, intercettando l'aereo ostile con aerei militari italiani".
Sull'entità dei risarcimenti a Itavia per il disastro aereo, nel quale persero la vita 81 persone, dovrà ora pronunciarsi in via definitiva la terza sezione civile della Cassazione, che aveva trasmesso gli atti alle sezioni unite affinchè dirimessero un contrasto di giurisprudenza sollevato dalla compagnia aerea nel suo ricorso incidentale. La Corte d'appello di Roma, infatti, aveva escluso il diritto di Itavia a vedersi risarcito il danno per la perdita dell'aeromobile, perchè la società aveva già incassato un indennizzo assicurativo, e il danno conseguente alla revoca delle concessioni di volo.
Le sezioni unite hanno sancito che "il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto" e, quindi, "correttamente" i giudici d'appello hanno "escluso" che Itavia, che "nel 1980 è stata integralmente tacitata dal proprio assicuratore, avendo incassato da Assitalia, per la perdita dell'aeromobile, un'indennità assicurativa di 3 miliardi e 800 milioni di vecchie lire, importo superiore al valore corrente dell'aeromobile al momento
del disastro" possa poi "cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa con l'ammontare del risarcimento dovuto dai terzi responsabili". Infatti, conclude la Cassazione, "una volta che abbia riscosso l'indennizzo dal proprio assicuratore, il danneggiato non può agire contro il responsabile se non per la differenza, non essendovi spazio per una doppia liquidazione a fronte di un pregiudizio identico".
fonte: Repubblica