Ho avuto questa risposta:
Gentile Sig. ***,
grazie per averci contattato.
In merito alla Sua richiesta, mi dispiace comunicarLe che purtroppo la legislazione da Lei menzionata non prevede la riprotezione dei passeggeri, il cui volo viene cancellato e che vengono avvisati con almeno 2 settimane di anticipo, su un volo operato da una compagnia aerea differente.
La invito dunque a scegliere uno dei voli easyJet operanti tra Roma e Bari che si discosti di massimo 30 giorni da quello originariamente prenotato per poter effettuare il trasferimento più adeguato alle Sue esigenze.
Se non Le sarà possibile modificare la data del Suo viaggio invece, l'unica opzione a Lei disponibile, e che il Regolamento CE 261/2004 prevede come obbligo della compagnia aerea, è il rimborso dei voli da noi cancellati.
Resto in attesa di una Sua conferma sulla procedura da attuare e Le porgo cordiali saluti.
Gaetano ****
Assistenza Clienti easyJet
Ha raggione lui? Non posso fare niente per essere riprotetto nella stessa data (anche perche a marzo non ci sono piu voli easyJet per Bari)? Ho appena letto il punto 8.1 del articolo, ma non trovo limite temporale di cancellazione. A cosa si riferisce?
Grazie
Il limite temporale è citato nel articolo 5 della legge.
Da quanto capisco io l'articolo 5 si riferisce al solo rimborso:
Articolo 5
Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di
partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore
dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
Per me la ragione è dalla tua parte (vedi punto "a" dell'articolo 5), loro devono darti il biglietto per un volo alternativo, e solo nel caso del rimborso possono citare il punto 5.
Magari poi rispondere minacciando l'intervento del tuo avvocato...
Comunque scaricati la legge da internet e leggila accuratamente.