Ai sensi dell'art. 6.1 del regolamento europeo, con un ritardo di cinque ore il vettore avrebbe dovuto proporvi - in alternativa all'attesa - il rimborso del biglietto, oppure l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale.
Scusa ma in quell'articolo si dice
"iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)".
E l'art 8.1.a dice
"a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto
nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del
biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato,
per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le
parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è
divenuto inutile rispetto al programma di viaggio
iniziale del passeggero, nonché, se del caso:
— un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale,
non appena possibile"
Credo che il volo di ritorno verso la partenza iniziale si riferisca all'inizio della tratta quando questa preveda degli scali.
Mi sbaglio forse?