@ asev
fermo restando che entriamo in un "gorgo" che da sempre investe le interpretazioni giuridiche , nel mio settore vige tale interpretazione : Le circolari e risoluzioni ministeriali (contenendo istruzioni, ordini di servizio e direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività di tali enti o organi inferiori) sono atti meramente interni della pubblica amministrazione, che esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari e non possono, quindi, spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, neppure come mezzo di interpretazione di norme giuridiche, non costituendo fonte di diritti a favore di terzi, né obblighi a carico dell'amministrazione.
Siamo d'accordo che le circolari sono atti interni.
Diversa storia riguarda i regolamenti ministeriali (di cui fanno parte i decreti ministeriali) che sono fonti del diritto di terzo grado, sottomesse alla Costituzione, alle leggi, e agli altri atti governativi.
Come fonti del diritto vanno pertanto rispettate da tutti.
Ci tengo a citare che nella nota del Ministero dell'Interno, allegato alla circo n. A12/2000/MOT del 3 aprile 2000, vengono citate tante altre leggi che chiarificano l'utilizzo della patente di guida come documento.
In primis il Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773) nel quale, all'articolo 292 si sancisce che:
Nei casi in cui la Legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero.
L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.
Sulla circostanza, d'altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha espresso parere negativo sull'abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Il decreto ministeriale 7 ottobre 1999 indica le caratteristiche che deve avere il supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida.
E per la questione "firma" (molti imputano alla mancanza di firma dell'ufficiale dello stato la non validità della patente come documento):
il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n.39 nell'art. 3 il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7 maggio 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997).
Come vedete di leggi, atti, sentenze e decreti ce ne sono in abbondanza, per cui Ryanair è in palese violazione della Legge Italiana.