Interessante sentenza del Consiglio di Stato con la quale Alitalia è stata condannata per l'adozione di pratiche commerciali scorrette relativamente alla no show rule.
Leggendo il testo della sentenza si evince, inter alia, che il CdS ha condiviso le motivazioni con le quali la AGCM non ha ritenuto illegittima la pratica no show rule, ma si è limitata a ritenere scorrette:
– la carenza di adeguata informazione ai consumatori sull’esistenza di limitazioni all’uso del biglietto, nel caso di mancata fruizione di una delle tratte di un biglietto aereo andata e ritorno o con destinazioni multiple, che determinavano l’annullamento del biglietto di ritorno o di quello sequenziale;
– la mancanza di una specifica procedura tale da consentire ai consumatori di comunicare alla compagnia di voler effettuare comunque il volo di ritorno (o per la tratta successiva) pur non avendo fruito del volo di andata (o per la tratta precedente).
Vi trascrivo di seguito la massima.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 30 settembre 2016 n. 4048 – Pres. Barra Caracciolo, Est. D’Alessio – Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. (Avv.ti Siragusa e Caronna) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust (Avv. Stato Fiorentino) ed Associazione Codacons (Avv.ti Giuliano e Rienzi) – (conferma T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 8253).
Commercio ed industria – Pratiche commerciali scorrette – Sanzioni irrogate all’Alitalia ex artt. 20-23 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 2 settembre 2005, n. 206 – Per insufficienti informazioni ai consumatori (utilizzo di un vettore di altro operatore per alcune destinazioni), per modalità ingannevoli di presentazione della promozione “Carnet Italia” e per la c.d. no show rule senza adeguatamente informare il consumatore) – Legittimità.
1. È legittimo il provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha condannato la società Alitalia, per tre pratiche commerciali ritenute scorrette poste in essere nello svolgimento della propria attività, ai sensi degli artt. 20-23 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 2 settembre 2005, n. 206, e precisamente:
A) per insufficienti modalità d’informazione ai consumatori nella procedura di acquisto di biglietti aerei sul sito internet in lingua italiana (
www.alitalia.com/it) circa la diversa identità del vettore operativo, per non avere adeguatamente informato i consumatori, nell’ambito della procedura di acquisto, circa una caratteristica essenziale dell’offerta, ovvero circa il fatto che alcune tratte non erano operate direttamente bensì da un diverso vettore aereo di nazionalità estera, la compagnia rumena Carpatair (sanzione di € 50.000);
B) per le modalità ingannevoli di presentazione ai consumatori dell’offerta denominata “Carnet Italia”, per non aver consentito all’utente un’immediata e chiara comprensione delle limitazioni previste nell’apposita specifica classe tariffaria e delle reali condizioni di utilizzo del prodotto (sanzione di € 25.000);
C) nell’aver previsto l’annullamento del biglietto di ritorno/sequenziale, in caso di mancata fruizione della tratta di andata/precedente, in mancanza di adeguate modalità di informazione ai consumatori al momento dell’acquisto (no show rule) e per non aver previsto una specifica procedura per consentire al consumatore di effettuare comunque il volo di ritorno/successivo (sanzione di € 45.000) (1).
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(1) In particolare, come risulta dalla motivazione, in applicazione della no show rule, Alitalia consentiva al consumatore solo all’aeroporto e solo il giorno della partenza, e solo dietro il pagamento di appositi diritti amministrativi, di poter comunque fruire del successivo viaggio aereo. Senza alcuna connessione con l’eventuale disponibilità dei posti per tale successivo viaggio aereo e senza prevedere alcun rimborso per un servizio, che, come ha giustamente sottolineato anche la difesa erariale, poteva essere poi essere anche riutilizzato dal vettore offrendolo nuovamente sul mercato.
L’Autorità ha pertanto sanzionato la mancata sufficiente chiarezza delle informazioni fornite da Alitalia al consumatore sull’offerta commerciale e la mancanza di una specifica procedura che consentisse al consumatore di non perdere il diritto al volo acquistato (anche) per il viaggio di ritorno (o per la seconda tratta) nel caso di mancato utilizzo del viaggio di andata (o per la prima tratta).