Thread Alitalia - Ottobre 2016


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bebix

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3 Giugno 2015
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Pisa
Inarrivabile!! Peccato non abbia specificato se fossero alla sbarra o al cavallo senza maniglie ...

Terrore in volo, passeggeri sotto choc: atterraggio da brividi al "Sanzio"
„ ... Il comandante ha poi fatto alcuni volteggi sopra l'aeroporto, tra le grida e le preghiere dei passeggeri ... “
 

Bari Palese

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6 Novembre 2005
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Bari, Puglia.
Incident: Alitalia Cityliner E175 at Milan on Oct 6th 2016, bird strike

By Simon Hradecky, created Monday, Oct 10th 2016 22:30Z, last updated Monday, Oct 10th 2016 22:31Z

An Alitalia Cityliner Embraer ERJ-175, registration EI-RDC performing flight AZ-1763 from Milan Linate to Palermo (Italy), departed Linate's runway 36 when the aircraft flew through a flock of birds shortly after departure. The crew heard an impact, however, all instruments continued to show normal values, so that the crew decided to continue the flight to Palermo, where the aircraft landed safely about 80 minutes after departure.

A post flight inspection revealed a bird had struck an engine (CF34) case. The aircraft was unable to depart for the return flight.

The return flight AZ-1762 was cancelled.

The occurrence aircraft was able depart Palermo about 30.5 hours after landing, positioned to Linate Airport and resumed service.


http://avherald.com/h?article=49f2d863&opt=0
 

EdoC

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7 Giugno 2015
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È tornato alla vendita PEK anche nella Winter: sempre 4weeks (1,3,4,5) con partenza alle 13.35 da FCO e (2,4,5,6) da PEK con partenza alle 9.25.
Quindi cambiano i giorni come ci avevano anticipato DusCugn : il giovedì invece del sabato e partenza 45' prima all' andata mentre rimane quasi invariato da PEK (10' di cambio).
I giorni senza volo diretto vengono proposte soluzioni con EY via AUH.
 

norberto

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2 Luglio 2014
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La CGIL a seguito di consultazione tra gli scritti ha sospeso le determinazioni relative alla firma del verbale del 18 settembre 2016, in pratica ha tolto la firma dall'accordo.
 

Keegan

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12 Luglio 2008
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Interessante sentenza del Consiglio di Stato con la quale Alitalia è stata condannata per l'adozione di pratiche commerciali scorrette relativamente alla no show rule.
Leggendo il testo della sentenza si evince, inter alia, che il CdS ha condiviso le motivazioni con le quali la AGCM non ha ritenuto illegittima la pratica no show rule, ma si è limitata a ritenere scorrette:
– la carenza di adeguata informazione ai consumatori sull’esistenza di limitazioni all’uso del biglietto, nel caso di mancata fruizione di una delle tratte di un biglietto aereo andata e ritorno o con destinazioni multiple, che determinavano l’annullamento del biglietto di ritorno o di quello sequenziale;
– la mancanza di una specifica procedura tale da consentire ai consumatori di comunicare alla compagnia di voler effettuare comunque il volo di ritorno (o per la tratta successiva) pur non avendo fruito del volo di andata (o per la tratta precedente).
Vi trascrivo di seguito la massima.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 30 settembre 2016 n. 4048 – Pres. Barra Caracciolo, Est. D’Alessio – Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. (Avv.ti Siragusa e Caronna) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust (Avv. Stato Fiorentino) ed Associazione Codacons (Avv.ti Giuliano e Rienzi) – (conferma T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 8253).

Commercio ed industria – Pratiche commerciali scorrette – Sanzioni irrogate all’Alitalia ex artt. 20-23 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 2 settembre 2005, n. 206 – Per insufficienti informazioni ai consumatori (utilizzo di un vettore di altro operatore per alcune destinazioni), per modalità ingannevoli di presentazione della promozione “Carnet Italia” e per la c.d. no show rule senza adeguatamente informare il consumatore) – Legittimità.

1. È legittimo il provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha condannato la società Alitalia, per tre pratiche commerciali ritenute scorrette poste in essere nello svolgimento della propria attività, ai sensi degli artt. 20-23 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 2 settembre 2005, n. 206, e precisamente:

A) per insufficienti modalità d’informazione ai consumatori nella procedura di acquisto di biglietti aerei sul sito internet in lingua italiana (www.alitalia.com/it) circa la diversa identità del vettore operativo, per non avere adeguatamente informato i consumatori, nell’ambito della procedura di acquisto, circa una caratteristica essenziale dell’offerta, ovvero circa il fatto che alcune tratte non erano operate direttamente bensì da un diverso vettore aereo di nazionalità estera, la compagnia rumena Carpatair (sanzione di € 50.000);

B) per le modalità ingannevoli di presentazione ai consumatori dell’offerta denominata “Carnet Italia”, per non aver consentito all’utente un’immediata e chiara comprensione delle limitazioni previste nell’apposita specifica classe tariffaria e delle reali condizioni di utilizzo del prodotto (sanzione di € 25.000);

C) nell’aver previsto l’annullamento del biglietto di ritorno/sequenziale, in caso di mancata fruizione della tratta di andata/precedente, in mancanza di adeguate modalità di informazione ai consumatori al momento dell’acquisto (no show rule) e per non aver previsto una specifica procedura per consentire al consumatore di effettuare comunque il volo di ritorno/successivo (sanzione di € 45.000) (1).

————————————————-

(1) In particolare, come risulta dalla motivazione, in applicazione della no show rule, Alitalia consentiva al consumatore solo all’aeroporto e solo il giorno della partenza, e solo dietro il pagamento di appositi diritti amministrativi, di poter comunque fruire del successivo viaggio aereo. Senza alcuna connessione con l’eventuale disponibilità dei posti per tale successivo viaggio aereo e senza prevedere alcun rimborso per un servizio, che, come ha giustamente sottolineato anche la difesa erariale, poteva essere poi essere anche riutilizzato dal vettore offrendolo nuovamente sul mercato.

L’Autorità ha pertanto sanzionato la mancata sufficiente chiarezza delle informazioni fornite da Alitalia al consumatore sull’offerta commerciale e la mancanza di una specifica procedura che consentisse al consumatore di non perdere il diritto al volo acquistato (anche) per il viaggio di ritorno (o per la seconda tratta) nel caso di mancato utilizzo del viaggio di andata (o per la prima tratta).
 

kenadams

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13 Agosto 2007
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NYC
Hogan fa il suo lavoro - per carità - ma certe uscite fanno sorridere:

We simply want to see liberalisation, because all the airports in the world can’t tell you when you can and can’t fly. London City, Heathrow or Gatwick. Three airports that are open for all. But here in Italy you‘ve got Linate restricted. So we can’t use it as effectively as we want to,” Hogan said.
Hogan is also concerned with the strong presence of low-cost airlines, with Ryanair increasing its market share from 20% to 50% in the 18 months since Etihad invested $2.4 billion in Alitalia.
In most markets of the world national carriers are protected to some degree so that as I mentioned earlier, but here in Italy you have six low cost airlines and you have none at Heathrow and none in Paris Charles de Gaulle,” Hogan said.
In pratica chiede nella stessa intervista liberalizzazione e protezione. Non c'è niente di male a invocare ambedue in base alle opportunità per la propria azienda, ma non si può basare un piano industriale su premesse di questo tipo. Senza un piano di crescita basato su logiche serie di economia di scala è impensabile risanarare Alitalia.
 

enrico

Amministratore AC
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30 Gennaio 2008
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Rapallo, Liguria.
Interessante sentenza del Consiglio di Stato con la quale Alitalia è stata condannata per l'adozione di pratiche commerciali scorrette relativamente alla no show rule.
Leggendo il testo della sentenza si evince, inter alia, che il CdS ha condiviso le motivazioni con le quali la AGCM non ha ritenuto illegittima la pratica no show rule, ma si è limitata a ritenere scorrette:
– la carenza di adeguata informazione ai consumatori sull’esistenza di limitazioni all’uso del biglietto, nel caso di mancata fruizione di una delle tratte di un biglietto aereo andata e ritorno o con destinazioni multiple, che determinavano l’annullamento del biglietto di ritorno o di quello sequenziale;
– la mancanza di una specifica procedura tale da consentire ai consumatori di comunicare alla compagnia di voler effettuare comunque il volo di ritorno (o per la tratta successiva) pur non avendo fruito del volo di andata (o per la tratta precedente).
Vi trascrivo di seguito la massima.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 30 settembre 2016 n. 4048 – Pres. Barra Caracciolo, Est. D’Alessio – Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. (Avv.ti Siragusa e Caronna) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust (Avv. Stato Fiorentino) ed Associazione Codacons (Avv.ti Giuliano e Rienzi) – (conferma T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 8253).

Commercio ed industria – Pratiche commerciali scorrette – Sanzioni irrogate all’Alitalia ex artt. 20-23 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 2 settembre 2005, n. 206 – Per insufficienti informazioni ai consumatori (utilizzo di un vettore di altro operatore per alcune destinazioni), per modalità ingannevoli di presentazione della promozione “Carnet Italia” e per la c.d. no show rule senza adeguatamente informare il consumatore) – Legittimità.

1. È legittimo il provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha condannato la società Alitalia, per tre pratiche commerciali ritenute scorrette poste in essere nello svolgimento della propria attività, ai sensi degli artt. 20-23 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 2 settembre 2005, n. 206, e precisamente:

A) per insufficienti modalità d’informazione ai consumatori nella procedura di acquisto di biglietti aerei sul sito internet in lingua italiana (www.alitalia.com/it) circa la diversa identità del vettore operativo, per non avere adeguatamente informato i consumatori, nell’ambito della procedura di acquisto, circa una caratteristica essenziale dell’offerta, ovvero circa il fatto che alcune tratte non erano operate direttamente bensì da un diverso vettore aereo di nazionalità estera, la compagnia rumena Carpatair (sanzione di € 50.000);

B) per le modalità ingannevoli di presentazione ai consumatori dell’offerta denominata “Carnet Italia”, per non aver consentito all’utente un’immediata e chiara comprensione delle limitazioni previste nell’apposita specifica classe tariffaria e delle reali condizioni di utilizzo del prodotto (sanzione di € 25.000);

C) nell’aver previsto l’annullamento del biglietto di ritorno/sequenziale, in caso di mancata fruizione della tratta di andata/precedente, in mancanza di adeguate modalità di informazione ai consumatori al momento dell’acquisto (no show rule) e per non aver previsto una specifica procedura per consentire al consumatore di effettuare comunque il volo di ritorno/successivo (sanzione di € 45.000) (1).

————————————————-

(1) In particolare, come risulta dalla motivazione, in applicazione della no show rule, Alitalia consentiva al consumatore solo all’aeroporto e solo il giorno della partenza, e solo dietro il pagamento di appositi diritti amministrativi, di poter comunque fruire del successivo viaggio aereo. Senza alcuna connessione con l’eventuale disponibilità dei posti per tale successivo viaggio aereo e senza prevedere alcun rimborso per un servizio, che, come ha giustamente sottolineato anche la difesa erariale, poteva essere poi essere anche riutilizzato dal vettore offrendolo nuovamente sul mercato.

L’Autorità ha pertanto sanzionato la mancata sufficiente chiarezza delle informazioni fornite da Alitalia al consumatore sull’offerta commerciale e la mancanza di una specifica procedura che consentisse al consumatore di non perdere il diritto al volo acquistato (anche) per il viaggio di ritorno (o per la seconda tratta) nel caso di mancato utilizzo del viaggio di andata (o per la prima tratta).
Interessantissimo, grazie.
In particolare il passaggio in cui si dichiara illegittima l'assenza di una procedura per poter effettuare comunque il volo di ritorno senza avere usufruito dell'andata.
 

Bobbypilot

Utente Registrato
1 Ottobre 2016
1
0
Beh, non mi sembra che ogni volta che c'è un bird strike sia necessario scrivere un articolo...
Ciao a tutti, leggo AC da molto tempo, e dopo essermi ripromesso Xalladecima volte di iscrivermi, finalmente l'ho fatto.
Sono anch'io, ahimè, un pilota, ormai con più anni di volo dietro le spalle di quanti ne restino da volare. Ma non per questo meno appassionato.

Giusto un breve commento, che non vuole essere in alcun modo polemico, al messaggio quotato. Per quanto il birdstrike il più delle volte non comprometta la capacità di volo di un aereo, l'evento è tutt'altro che banale e può comportare il danneggiamento di elementi strutturali il cui danno potrebbe essere non immediatamente percepibile dal cockpit.

Ciao, grazie dell'ospitalità e sereni voli a tutti.
 

Vortigern

Utente Registrato
10 Ottobre 2013
1,209
200
Hogan fa il suo lavoro - per carità - ma certe uscite fanno sorridere:



In pratica chiede nella stessa intervista liberalizzazione e protezione. Non c'è niente di male a invocare ambedue in base alle opportunità per la propria azienda, ma non si può basare un piano industriale su premesse di questo tipo. Senza un piano di crescita basato su logiche serie di economia di scala è impensabile risanarare Alitalia.
+1
Mentre leggevo ho sorriso anch'io, notando l'incongruenza.....

Pessimo segno cmq. Peccato.
 

Cataplomosifone

Socio AIAC 2025
Utente Registrato
7 Ottobre 2011
2,105
9
Ciao a tutti, leggo AC da molto tempo, e dopo essermi ripromesso Xalladecima volte di iscrivermi, finalmente l'ho fatto.
Sono anch'io, ahimè, un pilota, ormai con più anni di volo dietro le spalle di quanti ne restino da volare. Ma non per questo meno appassionato.

Giusto un breve commento, che non vuole essere in alcun modo polemico, al messaggio quotato. Per quanto il birdstrike il più delle volte non comprometta la capacità di volo di un aereo, l'evento è tutt'altro che banale e può comportare il danneggiamento di elementi strutturali il cui danno potrebbe essere non immediatamente percepibile dal cockpit.

Ciao, grazie dell'ospitalità e sereni voli a tutti.
Ciao, benvenuto e grazie dell'intervento!
 

totocrista

Utente Registrato
4 Settembre 2012
3,987
2
tps - Psa
Interessantissimo, grazie.
In particolare il passaggio in cui si dichiara illegittima l'assenza di una procedura per poter effettuare comunque il volo di ritorno senza avere usufruito dell'andata.
Per la stessa medesima cosa Alitalia era già stata multata se non sbaglio. Non ricordo da chi
Tant è che modificarono così le condizioni di trasporto

 

Discusfra

Utente Registrato
15 Dicembre 2007
3,030
1
BRU/BDS
Ciao a tutti, leggo AC da molto tempo, e dopo essermi ripromesso Xalladecima volte di iscrivermi, finalmente l'ho fatto.
Sono anch'io, ahimè, un pilota, ormai con più anni di volo dietro le spalle di quanti ne restino da volare. Ma non per questo meno appassionato.

Giusto un breve commento, che non vuole essere in alcun modo polemico, al messaggio quotato. Per quanto il birdstrike il più delle volte non comprometta la capacità di volo di un aereo, l'evento è tutt'altro che banale e può comportare il danneggiamento di elementi strutturali il cui danno potrebbe essere non immediatamente percepibile dal cockpit.

Ciao, grazie dell'ospitalità e sereni voli a tutti.
Benvenuto anche da parte mia e, se ti sarà possibile, continua a contribuire con tuoi post. Fa sempre piacere sentire anche il parere di piloti appassionati.
 

Andifax

Utente Registrato
8 Novembre 2005
166
2
NCE
Per la stessa medesima cosa Alitalia era già stata multata se non sbaglio. Non ricordo da chi
Tant è che modificarono così le condizioni di trasporto

Questo però vale solo su itinerari nazionali.

PER I VOLI INTERNAZIONALI-

La richiesta di mantenere la validità del biglietto per i voli successivi può essere accolta in presenza delle seguenti cause:

malattia che impedisca di volare, comprovata da idoneo certificato medico ospedaliero o di equivalente struttura sanitaria di cura o ricovero
morte di un parente di primo grado, di coniuge o del convivente, comprovata da certificato di morte
adempimento di obblighi imposti dall'autorità giudiziaria o di forze di polizia successivamente all'acquisto del biglietto, comprovata da copia delle decisioni adottate da tali autorità

Il verificarsi di una delle predette cause di forza maggiore deve essere comunicata ad Alitalia almeno 2 ore prima della partenza del volo che non si può utilizzare, contattando il numero di telefono del Contact Center, +39 06 65640, digitando il tasto 2, opzione 4.
La documentazione comprovante l'evento di forza maggiore deve essere inviata ad Alitalia via fax al numero 0230 134 136, entro 48 ore dalla comunicazione di cui sopra e comunque almeno 12 ore prima della partenza del volo che si vuole confermare.

https://www.alitalia.com/it_it/informazioni/buy-online/purchases-refunds.html
 
Stato
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