Anche se hai moglie e figli in Italia, ma sei residente all'estero, quando fai la dichiarazione dei redditi c'e' la apposita casellina e non paghi un centesimo di tasse.
la questione non è così facile
il primo elemento che viene considerato per stabilire il centro di interessi o residenza fiscale è l'eventuale residenza in italia di moglie e figli
poichè il paese degli emirati è considerato un paese a regime fiscale privilegiato (vedasi black list) è il contribuente a dover dimostrare,a fronte di contestazione dell'agenzia delle entrate,la residenza negli emirati e la non residenza in italia
differentemente qualora il contribuente sia residente in uno dei tanti paesi in europa o nel mondo che hanno stipulato con l'italia accordi bilaterali di scambi di informazione è al contrario l'agenzia della entrate a dover dimostrare la residenza in italia del contribuente a carico del quale viene fatta la contestazione
per chi risiede negli emirati,in quanto paese a regime fiscale privilegiato, viene data per scontata la residenza salvo prova contraria
ovviamente chi risiede regolarmente negli emirati dove regolarmente lavoro e vive,non è difficile dimostrare la residenza in loco e quindi non essere soggetto a tasse,ma è pur sempre una scocciatura burocratica che dura un pò di tempo
il primissimo elemento che viene considerato per stabilire la residenza fiscale o centro di interessi è proprio la residenza della famiglia(coniuge e figli)
http://www.101professionisti.it/101.../Residenza-fiscale-delle-persone-fisiche.aspx
In particolare si rileva che, a seguito del trasferimento di residenza dall’Italia all’estero, la persona fisica ha l’incombenza di
iscriversi all’AIRE;
tale inscrizione è condizione necessaria per fare valere il trasferimento stesso, ma non sufficiente,
giacchè essa deve pur sempre corrispondere alla situazione effettiva.
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/la-residenza-fiscale
Inoltre, sempre all’articolo 2 del Tuir, il comma 2 bis recita: "
si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". Pertanto con questa ulteriore disposizione normativa, introdotta dall’articolo 10, comma 1, della legge 448 del 1998, è stato previsto il principio della cosiddetta
"inversione dell’onere della prova", con la conseguenza che viene posto a carico del contribuente l’onere di provare l’effettiva residenza nel Paese a regime fiscale privilegiato.
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/cittadino-residente-svizzeradividendi-tassare-italia
In base al combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, e ciò anche in base a vari elementi presuntivi, quali l'acquisto di beni immobili; la gestione di affari in contesti societari; la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale egli trascorra diversi periodi dell'anno, e ciò a prescindere anche dalla iscrizione del soggetto nell'AIRE, come nella specie" (Cassazione, n. 29576/2011).
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=nr.%20304%2Fe%20del%202%20dicembre%201997&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fodcec.mi.it%2FLibraries%2FMateriale_Convegni%2FResidenza_delle_persone_31_marzo.pdf&ei=uGscT51_yu053-jlpAs&usg=AFQjCNEjbkYCE60EuNOcUrXY2SnZTwjeew
La circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E indirizza l’attività di “intelligence” degli
uffici ai fini di individuare la residenza fiscale dei soggetti anagraficamente
residenti all’estero. In particolare gli uffici possono:
reperire notizie certe sulla posizione storico-anagrafica risultante presso il Comune dell’ultimo domicilio
fiscale in Italia; si ricorda che presso ciascun Comune e presso il Ministero dell’Interno sono tenuti
schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglie cancellate dall’Anagrafe delle
popolazioni residenti in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui si riferiscono;
acquisire tutte le informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;
acquisire copia degli atti concernenti donazioni, compravendite, costituzione di società di persona e/o
di capitale
anche a stretta base azionaria, conferimenti in società;
valutare attentamente i rapporti intercorrenti con i soggetti cointeressati nei suddetti atti;
acquisire informazioni sulle movimentazioni di somme di danaro da e per l’estero, sul luogo e data di
emissione di assegni bancari, sugli investimenti in titoli azionari e obbligazionari italiani.
In sintesi, con l’attività investigativa devono essere reperiti tutti gli elementi concreti di prova in ordine:
ai legami familiari o comunque affettivi e all’attaccamento all’Italia;
agli interessi economici in Italia;
all’interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate
all’estero
all’intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da fatti e atti concludenti ovvero da
pubbliche dichiarazioni.
Tali elementi potranno essere ricavati, oltre che dall’analisi puntuale di tutta la documentazione acquisita,
anche da un’attenta ricognizione sulla
stampa locale e nazionale, nonché su pubblicazioni biografiche o
servizi prodotti dalle reti televisive locali e nazionali.