Ita Airways : a Lufthansa il 40% della compagnia italiana


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sevs17

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Ita, nuovo ko in tribunale: “No a sospensione per assunzione ex Alitalia”. Il vettore: Lufthansa vola via - la Repubblica


Ita, nuovo ko in tribunale: “No a sospensione per assunzione ex Alitalia”. Il vettore: Lufthansa vola via
di Aldo Fontanarosa
AEREI DI ITA A FIUMICINO

AEREI DI ITA A FIUMICINO


Seconda sconfitta nel contenzioso del lavoro: i giudici continuano ad affermare una continuità tra la nuova compagnia di bandiera e la vecchia. Gli effetti sulla privatizzazione

01 SETTEMBRE 2023AGGIORNATO ALLE 10:47 1 MINUTI DI LETTURA


ROMA – Ancora una sconfitta in Tribunale per Ita Airways. Battuta a luglio e, di nuovo, ad agosto.
A luglio 2023, il giudice del lavoro di Roma ha imposto alla nuova compagnia di bandiera la riassunzione di 77 dipendenti della ex Alitalia (quasi tutti difesi dall’avvocato Pierluigi Panici).
Secondo il giudice, la riassunzione doveva scattare perché Ita non è un soggetto nuovo; al contrario opera in continuità con Alitalia.

"Il grave danno”
Ora, Ita ha effettivamente assunto questi ex dipendenti di Alitalia, vincitori della causa di lavoro a luglio (sono meno di 77 perché alcuni, intanto, hanno raggiunto un accordo pacifico con il vettore).
 

FlyKing

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Ita, nuovo ko in tribunale: “No a sospensione per assunzione ex Alitalia”. Il vettore: Lufthansa vola via - la Repubblica


Ita, nuovo ko in tribunale: “No a sospensione per assunzione ex Alitalia”. Il vettore: Lufthansa vola via
ROMA – Ancora una sconfitta in Tribunale per Ita Airways. Battuta a luglio e, di nuovo, ad agosto.

A luglio 2023, il giudice del lavoro di Roma ha imposto alla nuova compagnia di bandiera la riassunzione di 77 dipendenti della ex Alitalia (quasi tutti difesi dall’avvocato Pierluigi Panici).

Secondo il giudice, la riassunzione doveva scattare perché Ita non è un soggetto nuovo; al contrario opera in continuità con Alitalia.

"Il grave danno”
Ora, Ita ha effettivamente assunto questi ex dipendenti di Alitalia, vincitori della causa di lavoro a luglio (sono meno di 77 perché alcuni, intanto, hanno raggiunto un accordo pacifico con il vettore).

Nello stesso tempo, però, Ita ha cercato una rivincita. Davanti alla Corte di Appello di Roma, ha comunque chiesto la “sospensione dell’esecuzione” della sentenza di luglio (la prima a ordinare le riassunzioni).

E ancora una volta – come già in passato – i legali di Ita Airways hanno messo sul tavolo un potenziale “gravissimo danno” che queste sentenze del lavoro – favorevoli agli ex dipendenti di Alitalia – può generare.

In ballo 829 milioni
Sostengono i legali di Ita che “l’accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro in capo ad Ita, con lavoratori già impiegati” in Alitalia, comporterebbe la ritirata dei tedeschi.

Lufthansa, che punta al 41% di Ita, eserciterebbe il diritto di “recedere dall’investimento di 829 milioni di euro che ha sottoscritto al momento della acquisizione di quote sociali di Ita”.

Come già il giudice del Lavoro a luglio, anche la Corte d’appello ad agosto non si fa condizionare però da questa ipotesi di rinuncia di Lufthansa (tutta da dimostrare).

Anche una sanzione
Anche la Corte di Appello di limita ad applicare la legge e, con questo approccio, dichiara “inammissibile” l’istanza di sospensione della sentenza di luglio sulle riassunzioni.

Ita dovrà anche pagare una sanzione – sia pure simbolica – di 1000 euro per aver presentato una istanza palesemente infondata.

"Atto ininfluente”
A proposito della sentenza della Corte di Appello, Ita fa sapere che si tratta di un atto ininfluente. L’inammissibilità dell’istanza è dettata dal fatto che la compagnia ha già iniziato a reintegrare i dipendenti, visto che la sospensiva è stata discussa tardivamente.

Si tratta, quindi, di un tema meramente procedurale. La condanna al pagamento delle spese rientra nella prassi giurisprudenziale.

Ita ricorda di avere all’attivo 34 sentenze favorevoli (riconducibili a 775 ricorrenti) e una sola contraria (per 77 ricorrenti). Dunque – secondo il vettore – la giurisprudenza maggioritaria ha affermato il principio di discontinuità tra Ita e Alitalia.
 
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East End Ave

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ROMA – Ancora una sconfitta in Tribunale per Ita Airways. Battuta a luglio e, di nuovo, ad agosto.

A luglio 2023, il giudice del lavoro di Roma ha imposto alla nuova compagnia di bandiera la riassunzione di 77 dipendenti della ex Alitalia (quasi tutti difesi dall’avvocato Pierluigi Panici).

Secondo il giudice, la riassunzione doveva scattare perché Ita non è un soggetto nuovo; al contrario opera in continuità con Alitalia.

"Il grave danno”
Ora, Ita ha effettivamente assunto questi ex dipendenti di Alitalia, vincitori della causa di lavoro a luglio (sono meno di 77 perché alcuni, intanto, hanno raggiunto un accordo pacifico con il vettore).

Nello stesso tempo, però, Ita ha cercato una rivincita. Davanti alla Corte di Appello di Roma, ha comunque chiesto la “sospensione dell’esecuzione” della sentenza di luglio (la prima a ordinare le riassunzioni).

E ancora una volta – come già in passato – i legali di Ita Airways hanno messo sul tavolo un potenziale “gravissimo danno” che queste sentenze del lavoro – favorevoli agli ex dipendenti di Alitalia – può generare.

In ballo 829 milioni
Sostengono i legali di Ita che “l’accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro in capo ad Ita, con lavoratori già impiegati” in Alitalia, comporterebbe la ritirata dei tedeschi.

Lufthansa, che punta al 41% di Ita, eserciterebbe il diritto di “recedere dall’investimento di 829 milioni di euro che ha sottoscritto al momento della acquisizione di quote sociali di Ita”.

Come già il giudice del Lavoro a luglio, anche la Corte d’appello ad agosto non si fa condizionare però da questa ipotesi di rinuncia di Lufthansa (tutta da dimostrare).

Anche una sanzione
Anche la Corte di Appello di limita ad applicare la legge e, con questo approccio, dichiara “inammissibile” l’istanza di sospensione della sentenza di luglio sulle riassunzioni.

Ita dovrà anche pagare una sanzione – sia pure simbolica – di 1000 euro per aver presentato una istanza palesemente infondata.

"Atto ininfluente”
A proposito della sentenza della Corte di Appello, Ita fa sapere che si tratta di un atto ininfluente. L’inammissibilità dell’istanza è dettata dal fatto che la compagnia ha già iniziato a reintegrare i dipendenti, visto che la sospensiva è stata discussa tardivamente.

Si tratta, quindi, di un tema meramente procedurale. La condanna al pagamento delle spese rientra nella prassi giurisprudenziale.

Ita ricorda di avere all’attivo 34 sentenze favorevoli (riconducibili a 775 ricorrenti) e una sola contraria (per 77 ricorrenti). Dunque – secondo il vettore – la giurisprudenza maggioritaria ha affermato il principio di discontinuità tra Ita e Alitalia.
Prego che quei 775 ricorrano in appello.
Inoltre, per capire, se altri “hanno raggiunto un accordo pacifico col vettore” significa che quest ultimo ha pagato qualcosa a costoro, riconoscendo di fatto la non-discontinuità, giusto?
Altrimenti, se son così certi della discontinuità (!!) perché avrebbero dovuto accordarsi con chicchessia?
 

Paolo_61

Socio AIAC
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2 Febbraio 2012
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Prego che quei 775 ricorrano in appello.
Se paghi tu con le tue tasse lo stipendi che rimarrà sul gobbo del contribuente italiano dopo l'ennesima fuga di uno straniero, a me potrebbe andare bene.
Inoltre, per capire, se altri “hanno raggiunto un accordo pacifico col vettore” significa che quest ultimo ha pagato qualcosa a costoro, riconoscendo di fatto la non-discontinuità, giusto?
Altrimenti, se son così certi della discontinuità (!!) perché avrebbero dovuto accordarsi con chicchessia?
Quando hai ragione conviene transare, quando hai torto conviene portare avanti la causa
 

B77W

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28 Novembre 2011
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Se paghi tu con le tue tasse lo stipendi che rimarrà sul gobbo del contribuente italiano dopo l'ennesima fuga di uno straniero, a me potrebbe andare bene.
Lo straniero non fugge per le cause, ma perché evidentemente ha fiutato lontano un chilometro la puzza di marcio che aleggia in quel di Fiumicino. Poi che quattro buffoni vogliano far credere a noi ignoranti che il motivo dell'eventuale fuga di Lufthansa sia quello per evitare di aprire il vaso di Pandora è un altro paio di maniche.
 
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Farfallina

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23 Marzo 2009
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Prego che quei 775 ricorrano in appello.
Inoltre, per capire, se altri “hanno raggiunto un accordo pacifico col vettore” significa che quest ultimo ha pagato qualcosa a costoro, riconoscendo di fatto la non-discontinuità, giusto?
Altrimenti, se son così certi della discontinuità (!!) perché avrebbero dovuto accordarsi con chicchessia?
Immagino che faccia parte del gioco che entrambe le parti facciano ricorso in appello. Ovviamente se la corte d'appello decide a favore di ITA vuol dire che le 34 sentenze erano corrette e 1 sbagliata, altrimenti il contrario. Ovviamente si parla sempre solo dell'1 favorevole a 77 lavoratori e non delle 34 contrarie ad altri 775.
 

leerit

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3 Settembre 2019
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Prego che quei 775 ricorrano in appello.
Inoltre, per capire, se altri “hanno raggiunto un accordo pacifico col vettore” significa che quest ultimo ha pagato qualcosa a costoro, riconoscendo di fatto la non-discontinuità, giusto?
Altrimenti, se son così certi della discontinuità (!!) perché avrebbero dovuto accordarsi con chicchessia?
Non sembra Ita abbia tirato fuori un solo centesimo finora per transare con i ricorrenti.



Ha fatto molto rumore la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma in favore di 77 ex dipendenti Alitalia, lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da una compagnia di bandiera all’altra.

Il giudice Claudio Cottatellucci ha accolto la tesi degli ex lavoratori Alitalia non assunti da Ita, accertando «la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda tra Alitalia e Italia Trasporto Aereo verificatosi in attuazione del ‘contratto di cessione del complesso di beni e contratti concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021»

Tuttavia, in base alle sentenze finora emesse, si può sintetizzare che “una rondine non fa primavera”. Con le pronunce successive (tre emesse dal Tribunale di Roma e altrettante dal Tribunale di Milano) è possibile confermare che allo stato, infatti, non è mutato l’indirizzo della giurisprudenza dei fori di Roma e Milano che hanno accertato la discontinuità giuridica ed economica tra ITA e Alitalia in amministrazione straordinaria.

Venendo allo specifico della sentenza del tribunale di Roma, fanno sapere fonti di Ita Airways, a fronte degli stipendi arretrati (da ottobre 2021) i lavoratori saranno tenuti a restituire all’INPS l’indennità di cassa integrazione nonché l’integrazione ricevuta dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo percepite dall’ottobre del 2021 sino alla data della sentenza. Si tratta di importi significativi che gli Enti non rinunceranno a recuperare. Gli stipendi arretrati saranno corrisposti al netto di imposte e contributi, a differenza degli importi da restituire agli Enti, che saranno al lordo. Questi importi, quindi, risulteranno essere molto superiori rispetto agli stipendi arretrati.
Nei giorni successivi alla sentenza di accoglimento del ricorso dei 77 cassaintegrati Alitalia (in realtà 71 in quanto 5 hanno rinunciato e 1 è stato assunto) si registrano ulteriori provvedimenti istruttori che hanno rigettato anche la richiesta dei ricorrenti di produrre il contratto di cessione ritenuto del tutto irrilevante.

In sintesi ad oggi le sentenze favorevoli a ITA, definite in primo grado sono state 22 su 23. I lavoratori con pronunce negative sono stati in totale 723 contro i 71 della sentenza che ha avuto la più vasta eco mediatica.

Inoltre, sempre il 16 giugno scorso, anche il TAR del Lazio ha riconosciuto che la complessa operazione che ha condotto alla cessione di alcuni assets da Alitalia a ITA è avvenuta tra società completamente distinte, con conseguente discontinuità giuridica ed economica tra le due parti.

In sintesi, ad oggi i casi pendenti in primo e secondo grado, relativi al 2112 c.c., sono 47 e i relativi ricorrenti sono 847, al netto di coloro che hanno rinunciato al giudizio o che sono stati assunti da ITA in seguito a una conciliazione stragiudiziale.

Il numero di ricorrenti rinunciatari oppure assunti dalla Società in seguito a una definizione stragiudiziale della vertenza ammonta a circa 110, ovvero circa l’11% del totale dei ricorrenti attivi.

C’è da aggiungere che, il 12 luglio 2023 il Tribunale delle imprese ha rigettato un ricorso sotto forma di class action promosso nei confronti di ITA dall’Associazione Nazionale Lotta alle Discriminazioni per l’asserita discriminazione di genere da parte della Compagnia nell’ambito delle procedure di assunzione chiarendo alcuni rilevanti aspetti. Eccone tre particolarmente significativi.

Per il Tribunale c’è la completa discontinuità tra Alitalia SAI in a.s. e ITA, escludendo definitivamente la possibilità di ricondurre l’operazione commerciale tra le due Compagnie alla cessione del ramo d’azienda.
La sentenza ribadisce l’assenza per ITA dall’obbligo di reperire i propri dipendenti dal bacino di Alitalia, valorizzando l’assoluta libertà nel criterio di scelta del personale da assumere e la legittimazione di ITA di adottare un piano di reclutamento del personale a condizioni di mercato.

Terzo e ultimo punto, viene ribadita l’assenza di discriminazione del personale femminile dal momento che le donne costituiscono la maggior parte del personale con la qualifica di assistente di volo.


P.S. aggiungo che il giudice sopra menzionato e' in pensione da luglio e quella su Ita e' stata la sua ultima sentenza.



 

East End Ave

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Se paghi tu con le tue tasse lo stipendi che rimarrà sul gobbo del contribuente italiano dopo l'ennesima fuga di uno straniero, a me potrebbe andare bene.
Perche', fino ad oggi chi ha pagato scusa???
E comunque si parla di diritto e di giustizia, non di soldi e chi paga. La discontinuita' non c'e' stata e dunque i ricorrenti -a mio avviso- hanno ampiamente ragione.
Sono abbastanza persuaso, per non dire certo, che se tu fossi tra quelli ti auspicheresti la stessa cosa, in quanto questione di principio e di giustizia come detto.
 

Farfallina

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Perche', fino ad oggi chi ha pagato scusa???
E comunque si parla di diritto e di giustizia, non di soldi e chi paga. La discontinuita' non c'e' stata e dunque i ricorrenti -a mio avviso- hanno ampiamente ragione.
Sono abbastanza persuaso, per non dire certo, che se tu fossi tra quelli ti auspicheresti la stessa cosa, in quanto questione di principio e di giustizia come detto.
In realtà un singolo giudice ha ritenuto così, molti altri il contrario. Poi personalmente ritengo che i giudici dovrebbero essere possibile richiedere che siano giudicati e chiamati a rispondere di tasca loro delle loro sentenze che si rivelassero fantasiose.
 

East End Ave

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Non sembra Ita abbia tirato fuori un solo centesimo finora per transare con i ricorrenti.



Ha fatto molto rumore la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma in favore di 77 ex dipendenti Alitalia, lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da una compagnia di bandiera all’altra.

Il giudice Claudio Cottatellucci ha accolto la tesi degli ex lavoratori Alitalia non assunti da Ita, accertando «la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda tra Alitalia e Italia Trasporto Aereo verificatosi in attuazione del ‘contratto di cessione del complesso di beni e contratti concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021»

Tuttavia, in base alle sentenze finora emesse, si può sintetizzare che “una rondine non fa primavera”. Con le pronunce successive (tre emesse dal Tribunale di Roma e altrettante dal Tribunale di Milano) è possibile confermare che allo stato, infatti, non è mutato l’indirizzo della giurisprudenza dei fori di Roma e Milano che hanno accertato la discontinuità giuridica ed economica tra ITA e Alitalia in amministrazione straordinaria.

Venendo allo specifico della sentenza del tribunale di Roma, fanno sapere fonti di Ita Airways, a fronte degli stipendi arretrati (da ottobre 2021) i lavoratori saranno tenuti a restituire all’INPS l’indennità di cassa integrazione nonché l’integrazione ricevuta dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo percepite dall’ottobre del 2021 sino alla data della sentenza. Si tratta di importi significativi che gli Enti non rinunceranno a recuperare. Gli stipendi arretrati saranno corrisposti al netto di imposte e contributi, a differenza degli importi da restituire agli Enti, che saranno al lordo. Questi importi, quindi, risulteranno essere molto superiori rispetto agli stipendi arretrati.
Nei giorni successivi alla sentenza di accoglimento del ricorso dei 77 cassaintegrati Alitalia (in realtà 71 in quanto 5 hanno rinunciato e 1 è stato assunto) si registrano ulteriori provvedimenti istruttori che hanno rigettato anche la richiesta dei ricorrenti di produrre il contratto di cessione ritenuto del tutto irrilevante.

In sintesi ad oggi le sentenze favorevoli a ITA, definite in primo grado sono state 22 su 23. I lavoratori con pronunce negative sono stati in totale 723 contro i 71 della sentenza che ha avuto la più vasta eco mediatica.

Inoltre, sempre il 16 giugno scorso, anche il TAR del Lazio ha riconosciuto che la complessa operazione che ha condotto alla cessione di alcuni assets da Alitalia a ITA è avvenuta tra società completamente distinte, con conseguente discontinuità giuridica ed economica tra le due parti.

In sintesi, ad oggi i casi pendenti in primo e secondo grado, relativi al 2112 c.c., sono 47 e i relativi ricorrenti sono 847, al netto di coloro che hanno rinunciato al giudizio o che sono stati assunti da ITA in seguito a una conciliazione stragiudiziale.

Il numero di ricorrenti rinunciatari oppure assunti dalla Società in seguito a una definizione stragiudiziale della vertenza ammonta a circa 110, ovvero circa l’11% del totale dei ricorrenti attivi.

C’è da aggiungere che, il 12 luglio 2023 il Tribunale delle imprese ha rigettato un ricorso sotto forma di class action promosso nei confronti di ITA dall’Associazione Nazionale Lotta alle Discriminazioni per l’asserita discriminazione di genere da parte della Compagnia nell’ambito delle procedure di assunzione chiarendo alcuni rilevanti aspetti. Eccone tre particolarmente significativi.

Per il Tribunale c’è la completa discontinuità tra Alitalia SAI in a.s. e ITA, escludendo definitivamente la possibilità di ricondurre l’operazione commerciale tra le due Compagnie alla cessione del ramo d’azienda.
La sentenza ribadisce l’assenza per ITA dall’obbligo di reperire i propri dipendenti dal bacino di Alitalia, valorizzando l’assoluta libertà nel criterio di scelta del personale da assumere e la legittimazione di ITA di adottare un piano di reclutamento del personale a condizioni di mercato.

Terzo e ultimo punto, viene ribadita l’assenza di discriminazione del personale femminile dal momento che le donne costituiscono la maggior parte del personale con la qualifica di assistente di volo.


P.S. aggiungo che il giudice sopra menzionato e' in pensione da luglio e quella su Ita e' stata la sua ultima sentenza.



22 su 23 dicono che non c'e' discontinuita'? Non mi meraviglia in questa nazione, per quanto la realta' sia sotto gli occhi di TUTTI.
E poi, quante volte un solo Davide ha sconfitto il gigante Golia? Basta e avanza per dimostrare una realta' diversa da quella maggioritaria. Entrambe le sentenze fanno giurisprudenza, non e' che valgano di piu' (se non numericamente) quelle appunto maggioritarie.
 

Paolo_61

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Lo straniero non fugge per le cause, ma perché evidentemente ha fiutato lontano un chilometro la puzza di marcio che aleggia in quel di Fiumicino. Poi che quattro buffoni vogliano far credere a noi ignoranti che il motivo dell'eventuale fuga di Lufthansa sia quello per evitare di aprire il vaso di Pandora è un altro paio di maniche.
Ma dai, i tedeschi sono così malaccorti che in mesi di due diligence e trattative non hanno trovato problemi insormontabili e adesso di colpo si sono svegliati. In cambio 1500 dipendenti con profili in qualche modo non interessanti non sono un problema.
 
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Ma dai, i tedeschi sono così malaccorti che in mesi di due diligence e trattative non hanno trovato problemi insormontabili e adesso di colpo si sono svegliati. In cambio 1500 dipendenti con profili in qualche modo non interessanti non sono un problema.
Lo spero vivamente e non credo infatti che fuggiranno; che poi su ogni singola dinamica che riguardi AZ da 30 anni ci sia fumo e' pero' acclarato e peculiarita' tutta nostrana...
 

Paolo_61

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22 su 23 dicono che non c'e' discontinuita'? Non mi meraviglia in questa nazione, per quanto la realta' sia sotto gli occhi di TUTTI.
E poi, quante volte un solo Davide ha sconfitto il gigante Golia? Basta e avanza per dimostrare una realta' diversa da quella maggioritaria. Entrambe le sentenze fanno giurisprudenza, non e' che valgano di piu' (se non numericamente) quelle appunto maggioritarie.
In Italia le uniche sentenze che fanno giurisprudenza sono quelle delle Sezioni Unite della Cassazione (e anche lì…)
 

Paolo_61

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Lo spero vivamente e non credo infatti che fuggiranno; che poi su ogni singola dinamica che riguardi AZ da 30 anni ci sia fumo e' pero' acclarato e peculiarita' tutta nostrana...
L’unico modo sicuro per farli fuggire è costringere ITA ad assumere un migliaio abbondante di dipendenti con un profilo professionale non coerente con la necessità dell’azienda
 
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