Chiedo scusa se è già stato pubblicato, ma non sono riuscito a trovarlo tra gli altri messaggi. Questo il comunicato stampa dell'ENAC che sancisce come le cancellazioni di questo periodo non prevedono l'applicazione dell'Art. 5 del Regolamento UE 261 in quanto la cancellazione non è dipendente da cause imputabili al vettore:
Comunicato Stampa n. 12/2020
Coronavirus: informazioni ai passeggeri su cancellazione voli a causa delle restrizioni disposte da alcuni Paesi e su voli che non possono essere usufruiti per disposizioni delle autorità
A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all'accesso di passeggeri provenienti dall'Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l'espansione della epidemia Covid19, l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, fornisce le seguenti informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta “forza maggiore”.
I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo
• hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore;
• non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.
Roma, 29-02-2020
Parere personale: capisco la necessità di fare chiarezza in anticipo in una situazione del genere, ma mi sembra un "tana libera tutti" alquanto discutibile, almeno dal punto di vista formale. In mancanza di una direttiva governativa che impedisce un vettore di operare su una determinata rotta, e soprattutto quanto il vettore in questione non chiude la suddetta rotta ma semplicemente riduce la frequenza, è abbastanza opinabile ritenere che si tratti di motivi di sicurezza o di altri motivi. Si tratta semplicemente di un aggiustamento dell'offerta, quindi in teoria dovrebbe essere applicabile la normativa vigente quando si tratta di una scelta unilaterale del vettore.
Poi capisco che le linee aeree prenderanno già una scoppola notevole, per cui non c'è bisogno di ulteriori aggravi, ma dal punto di vista formale si tratta di una decisione alquanto discutibile.