Lo stato di emergenza decade domani 31 marzo.. Non c'è nessuna proroga
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Il decreto DL 24 marzo da la possibilità al governo di continuare a limitare diritti costituzionali con semplice ordinanza fino al 31 dicembre 2012.
Non si chiamerà stato di emergenza ma è comunque uno stato di eccezione costituzionale.
1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia
da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo
e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la
vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino
al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la
necessaria capacita' operativa e di pronta reazione delle strutture
durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere
adottate una o piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le
citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31
dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni
competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui
al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con
efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al
presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente
alle Camere.
Art. 3
Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in
materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di
linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1°
aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della
salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la
adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da
COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro
della salute, con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa
con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo'
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo
svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche,
produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre
limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonche' imporre
misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».