Facciamo chiarezza una volta per tutte.
Nessun decreto attuale o passato ha mai vietato in alcun modo ai pax di fare transiti sia a LIN, sia in aeroporti terzi in coincidenza con voli aventi o/d LIN.
Il limite del collegamento ptp è rivolto alle compagnie, alle quali viene imposto di non avere nel contesto del singolo volo, più di uno scalo oltre a LIN.
In altre parole LH non potrebbe mettere in vendita un volo LH1234 LIN-FRA-HAM, come pure non potrebbe espletare un FRA-LIN-NAP.
Ribadisco che questo vincolo riguarda le compagnie, non i pax.
Conscio di questo limite e nella volontà di evitare le connessioni di lungo raggio da LIN attraverso i vari hub, il governo nell'ultima modifica del decreto, aveva inserito un articolo ad hoc, che però è stato bocciato dalla Commissione.
Questo era il decreto proposto dal governo. Da notare la parte evidenziata.
notifica da parte dell’Italia dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1008/2008, relativa alle norme in materia di distribuzione del traffico tra gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 134/07)
A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
(1), il 22 febbraio 2022 la Commissione ha ricevuto dall’Italia la notifica di un progetto di decreto che modifica le disposizioni esistenti in materia di distribuzione del traffico
(2) per gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate. Una volta adottata ed entrata in vigore, la norma proposta permetterà di distribuire il traffico tra i suddetti aeroporti in base ai seguenti elementi:
«1. | I vettori aerei possono operare collegamenti di linea “point to point”, mediante aeromobili del tipo “narrow body” (unico corridoio), tra l’aeroporto di Milano Linate e altri aeroporti dell’Unione europea, oppure aeroporti appartenenti a un Paese che abbia sottoscritto con l’Unione europea un accordo di tipo verticale che ne regoli i servizi aerei e siano altresì situati nel raggio di 1 500 km – misurati secondo il metodo della rotta ortodromica – dall’aeroporto di Milano Linate, nei limiti della definita capacità operativa dell’aeroporto di Milano Linate. I vettori aerei che possono operare tali collegamenti sono esclusivamente:
a) | i vettori definiti comunitari ai sensi dell’art. 2, nn. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 e che soddisfino i requisiti stabiliti dalle competenti autorità aeronautiche, conformemente al medesimo Regolamento; |
b) | i vettori designati da un Paese ad operare i servizi aerei sulla base di un accordo di tipo verticale sottoscritto da tale Paese con l’Unione europea, a condizione che il collegamento riguardi un aeroporto situato nel raggio di 1 500 km – misurati secondo il metodo della rotta ortodromica – dall’aeroporto di Milano Linate. |
|
2. | Per garantire l’osservanza di quanto previsto al comma 1, la distribuzione e la vendita di titoli di viaggio nonché il trasporto di passeggeri per itinerari “point to point” che includano lo scalo di Milano Linate come origine o destinazione sono consentiti unicamente con riferimento agli aeroporti situati entro i limiti geografici definiti dallo stesso comma 1.». |
C134/28
Questa la risposta della Commissione.
22.8.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 217/88 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1415 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2022
relativa all’approvazione parziale, a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle norme di distribuzione del traffico modificate per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo)
[notificata con il numero C(2022) 5783]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
(1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
sentito il comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1008/2008,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
(1) | Il 22 febbraio 2022 le autorità italiane hanno informato la Commissione, a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, di un nuovo progetto di decreto che modifica le norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo) (il «progetto di decreto Giovannini»). |
2. CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE
2.1. Il progetto di decreto Giovannini
(2) | L’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini modifica l’articolo 4 del decreto del 3 marzo 2000 sulle norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo), come modificato, nel modo seguente:
«Comma 1
I vettori aerei possono operare collegamenti di linea «point to point», mediante aeromobili del tipo «narrow body» (unico corridoio), tra l’aeroporto di Milano Linate e altri aeroporti dell’Unione europea, oppure aeroporti appartenenti a un Paese che abbia sottoscritto con l’Unione europea un accordo di tipo verticale che ne regoli i servizi aerei e siano altresì situati nel raggio di 1 500 km – misurati secondo il metodo della rotta ortodromica – dall’aeroporto di Milano Linate, nei limiti della definita capacità operativa dell’aeroporto di Milano Linate. I vettori aerei che possono operare tali collegamenti sono esclusivamente:
a) | i vettori definiti comunitari ai sensi dell’articolo 2, nn. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 e che soddisfino i requisiti stabiliti dalle competenti autorità aeronautiche, conformemente al medesimo Regolamento; |
b) | i vettori designati da un Paese ad operare i servizi aerei sulla base di un accordo di tipo verticale sottoscritto da tale Paese con l’Unione europea, a condizione che il collegamento riguardi un aeroporto situato nel raggio di 1 500 km – misurati secondo il metodo della rotta ortodromica – dall’aeroporto di Milano Linate.» |
|
(3) | L’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini modifica l’articolo 4 del decreto del 3 marzo 2000 sulle norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo), come modificato, anche nel modo seguente:
«Comma 2
Per garantire l’osservanza di quanto previsto al comma 1, la distribuzione e la vendita di titoli di viaggio nonché il trasporto di passeggeri per itinerari «point to point» che includano lo scalo di Milano Linate come origine o destinazione sono consentiti unicamente con riferimento agli aeroporti situati entro i limiti geografici definiti dallo stesso comma 1.» |
(4) | Nei considerando del progetto di decreto Giovannini si afferma che la modifica delle norme vigenti in materia di distribuzione del traffico tra gli aeroporti milanesi è necessaria per assicurare che l’aeroporto di Milano Linate rimanga un City Airport per servire destinazioni di breve raggio, anche nell’ottica del pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo di Milano Malpensa quale Hub. Inoltre, l’aeroporto di Milano Linate dovrebbe essere collegato anche a aeroporti diversi da quelli dell’Unione purché si trovino in un raggio di 1 500 km e che l’Unione abbia concluso un accordo orizzontale o globale sul trasporto aereo con il paese terzo in cui si trova l’aeroporto. |
(5) | Nei chiarimenti che accompagnano la notifica, le autorità italiane hanno indicato che l’applicazione dell’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, consentirebbe di continuare a garantire i collegamenti tra Milano Linate e paesi quali il Regno Unito, gli Stati membri dello Spazio aereo comune europeo o il Marocco, entro i limiti di capacità definiti dell’aeroporto, ossia 18 movimenti orari. |
(6) | A norma dell’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, il raggio di 1 500 km attorno all’aeroporto di Milano Linate deve essere misurato secondo il metodo della rotta ortodromica. Nella notifica le autorità italiane hanno chiarito che tale distanza è utilizzata nella legislazione dell’Unione come soglia per classificare i voli in base alle diverse distanze (ad esempio, nel regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)). |
(7) | Per quanto riguarda l’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 3, le autorità italiane hanno spiegato che tale disposizione è intesa a garantire l’applicazione del progetto di articolo 4, comma 1, e rispecchia l’approccio delle norme di distribuzione del traffico vigenti. In base a tali norme l’Autorità nazionale dell’aviazione civile è incaricata di monitorare il traffico aereo negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa e di riferire al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai fini della valutazione del rispetto delle norme in questione e dell’eventuale necessità di ulteriori interventi. |
2.2 Consultazioni svolte dalle autorità italiane
(8) | Il 6 settembre 2021 l’Autorità italiana per l’aviazione civile (ENAC), in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, ha invitato le parti interessate a una consultazione prevista l’8 settembre 2021 presso l’aeroporto di Milano Linate. |
(9) | Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, alla consultazione hanno partecipato i Comitati Utenti degli aeroporti di Linate e Malpensa, composti da vettori aerei, società che offrono servizi di assistenza a terra, l’ente di gestione dell’aeroporto e il coordinatore delle bande orarie. |
(10) | Secondo il resoconto della consultazione, la posizione della maggioranza delle parti è favorevole alla modifica proposta. |
3. CONSULTAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE
(11) | Il 25 marzo 2022 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) una sintesi delle proposte modifiche delle norme di distribuzione del traffico, notificate dalle autorità italiane, e ha concesso alle parti interessate un termine di 20 giorni per presentare osservazioni. |
(12) | La Commissione ha ricevuto osservazioni da cinque parti interessate, la maggioranza delle quali desiderava restare anonima. |
(13) | Tutte le parti interessate hanno accolto favorevolmente l’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, sebbene una parte abbia chiesto che il raggio sia esteso oltre i 1 500 km per includere più destinazioni. |
(14) | Tre parti interessate hanno espresso parere favorevole quanto all’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 3, sostenendo che rafforzerebbe il rispetto del progetto di articolo 4, comma 1, mantenendo l’aeroporto di Linate come vero e proprio aeroporto «point to point». Una parte interessata ha espresso perplessità in ordine all’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 3, sostenendo che il divieto di vendere titoli di viaggio per destinazioni che non rientrano nei limiti geografici di cui al progetto di articolo 4, comma 1, sia sproporzionato. Tale parte nutriva inoltre serie preoccupazioni in merito alle modalità di attuazione della disposizione e ha espresso dubbi sull’idoneità della disposizione a far fronte ai problemi di capacità. |
4. VALUTAZIONE
(15) | In via preliminare, la Commissione osserva che i tre aeroporti ai quali si applica la norma di distribuzione del traffico notificata, ossia Milano Linate, Milano Malpensa e Orio al Serio (Bergamo), soddisfano le quattro condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1008/2008. Gli aeroporti servono la conurbazione di Milano, il che soddisfa la prima condizione. Le infrastrutture e i collegamenti dei trasporti pubblici tra i tre aeroporti e tra questi e la città di Milano sono tali da soddisfare la seconda e la terza condizione. Inoltre, gli aeroporti forniscono i servizi necessari ai vettori aerei in modo tale da soddisfare la quarta condizione. |
(16) | La Commissione osserva altresì che precedenti decisioni della Commissione hanno approvato l’adozione di norme di distribuzione del traffico che si ponevano l’obiettivo di far sì che gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate si affermassero, rispettivamente, quale hub internazionale e aeroporto «point to point» per limitare il flusso di traffico in quest’ultimo aeroporto. |
(17) | Più specificamente, i decreti Bersani e Bersani 2 del 5 gennaio 2001, approvati con decisione 2001/163/CE della Commissione (4), hanno imposto, nell’aeroporto di Milano Linate, restrizioni del numero di servizi di andata e ritorno giornalieri per aeroporti dell’Unione, individuate in base al volume di traffico passeggeri. Il decreto Bersani e il decreto Bersani 2 limitavano inoltre l’aeroporto di Milano Linate ad aeromobili con unico corridoio («narrow body») per collegamenti di linea «point to point» solo all’interno dell’Unione europea. Ciò ha avuto l’effetto di spingere il traffico rimanente verso l’aeroporto di Malpensa. |
(18) | Il decreto Del Rio del 18 novembre 2016, approvato con decisione di esecuzione (UE) 2016/2019 (5) della Commissione, aveva l’obiettivo di ottimizzare la fruizione dell’aeroporto di Milano Linate e di migliorarne la connettività con tutte le altre città europee, assicurando nel contempo il pieno dispiegamento delle potenzialità dell’Hub di Malpensa nel suo ruolo specifico di gate intercontinentale. Il decreto Del Rio ha pertanto eliminato le restrizioni relative alle frequenze basate sul volume del traffico passeggeri per i servizi da e per Linate, mantenendo tuttavia le disposizioni secondo cui era possibile servire solo le destinazioni all’interno dell’Unione con aeromobili del tipo «narrow body». |
(19) | Alla luce di quanto precede, la Commissione non mette in discussione la politica dell’Italia riguardo agli aeroporti di Milano Malpensa e Linate. |
(20) | Per quanto riguarda l’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, la Commissione osserva che esso elimina talune restrizioni imposte ai servizi aerei presso l’aeroporto di Linate. Possono essere servite nuove destinazioni di paesi terzi da e per l’aeroporto di Linate, situate entro un raggio di 1 500 km dall’aeroporto in un paese con il quale l’Unione ha concluso un accordo orizzontale o globale sul trasporto aereo. |
(21) | Sulla base dell’approccio adottato nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2019, poiché l’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, elimina le restrizioni all’accesso da e per l’aeroporto di Linate al fine di assicurare ai vettori aerei una maggiore efficienza e una più ampia scelta nel definire i loro servizi di linea conformemente alla domanda dei passeggeri, la questione della proporzionalità non si pone. |
(22) | In ogni caso, l’applicazione dell’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, comporterebbe l’aggiunta di nuove destinazioni all’aeroporto di Linate in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi che non provocano discriminazioni tra vettori aerei dell’Unione o destinazioni dell’Unione. |
(23) | Per quanto riguarda l’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 3, la Commissione ritiene che sorgano problemi in materia di proporzionalità e trasparenza, in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008. |
(24) | La disposizione vieta la distribuzione e la vendita di titoli di viaggio tra l’aeroporto di Milano Linate e qualsiasi destinazione al di fuori dei limiti geografici di cui al progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, nonché qualsiasi itinerario di viaggio in coincidenza (a differenza di un itinerario diretto «point to point»). Come chiarito dalle autorità italiane durante le riunioni con i servizi della Commissione del 4 aprile 2022 e del 30 giugno 2022, a seguito delle domande scritte inviate dai servizi della Commissione il 1o aprile 2022, ciò impedisce ai vettori aerei di offrire non solo itinerari di viaggio con l’aeroporto di Milano Linate come punto di trasferimento, ma anche itinerari di viaggio da o per l’aeroporto di Linate con successive coincidenze in altri aeroporti diversi da quelli di Milano. Di fatto, la disposizione disciplina il flusso del trasferimento di passeggeri in aeroporti diversi da quelli di Milano. |
(25) | La Commissione ritiene che le restrizioni relative ai voli in coincidenza e al transito di passeggeri all’aeroporto di Linate siano proporzionate al conseguimento dell’obiettivo di mantenere Milano Linate quale aeroporto «point to point» e di promuovere lo sviluppo dell’aeroporto di Malpensa come hub internazionale. Tuttavia, disciplinare il flusso di passeggeri in transito in aeroporti diversi da quelli di Milano eccede l’ambito di applicazione legittimo delle norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti che servono una determinata città o conurbazione, nella fattispecie Milano. |
(26) | Inoltre, la modifica proposta va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi della politica aeroportuale italiana e interferisce indebitamente con la libertà d’impresa e la libera prestazione dei servizi dei vettori aerei in aeroporti diversi da quelli di Milano. |
(27) | Per di più, dall’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 3, sorgono problemi di trasparenza, in quanto non sono chiare le modalità di applicazione delle norme da parte delle autorità italiane. La disposizione in questione non chiarisce se saranno soltanto monitorati i servizi di linea dei vettori aerei o se, inoltre, gli agenti di viaggio e i distributori di titoli di viaggio sarebbero ritenuti responsabili qualora presentassero determinati itinerari con coincidenze in aeroporti diversi da quello di Linate. Non è neppure chiaro se l’obiettivo di tale disposizione sia attrarre i passeggeri che si creano coincidenze autonomamente, sui cui itinerari di viaggio né i vettori aerei, né gli agenti di viaggio o altri distributori di titoli di viaggio esercitano alcun controllo. |
5. CONCLUSIONI
(28) | La Commissione ritiene in conclusione che l’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, che modifica le norme vigenti in materia di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo), sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008. |
(29) | Per quanto riguarda l’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 3, la Commissione ritiene che non sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure citate al considerando 2, previste dall’articolo 1 del progetto di decreto che modifica le norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo) presentato alla Commissione il 22 febbraio 2022, sono approvate.
L’approvazione delle misure citate al considerando 3, previste dall’articolo 1 di tale progetto di decreto, è negata.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(2) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (
GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(3) Notifica da parte dell’Italia dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1008/2008, relativa alle norme in materia di distribuzione del traffico tra gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate (
GU C 134 del 25.3.2022, pag. 28).
(4) Decisione 2001/163/CE della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/12/00 — Norme italiane sulla ripartizione del traffico all’interno del sistema aeroportuale di Milano) (
GU L 58 del 28.2.2001, pag. 29).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2019 della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa all’approvazione, a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle norme di distribuzione del traffico modificate per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo) (
GU L 312 del 18.11.2016, pag. 73).