Articolo 9
Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti
Il giornalista:
a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;
e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;
f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.